Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. «Cura Italia»

Scadenze dei versamenti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 17.3. 2020 n .70) il Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, misure a sostegno del lavoro, misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, ed ulteriori disposizioni che saranno oggetti di prossime circolari dello Studio.

Nuovi termini di versamento

Facendo seguito alla comunicazione di Studio del 16 Marzo u.s., siamo a confermare che  tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, previdenziali ed assistenziali, oltre che i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 Sono previste tuttavia alcune eccezioni.

  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (ovvero nell’esercizio precedente a quello in corso al 17.3.2020 per coloro con esercizio non coincidente con l’anno solare), i versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/1973, addizionale regionale e comunale, I.V.A., contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, aventi scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
  • Per i soggetti (lavoratori autonomi ed agenti) con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 (ovvero nell’esercizio precedente a quello in corso al 17.3.2020 per coloro con esercizio non coincidente con l’anno solare) i ricavi e i compensi percepiti tra il 17.03.2020 ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli  25 e 25-bis  DPR 600/73 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che :

– nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,

– rilascino un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del citato D.L. N. 18/2020.

I contribuenti, provvederanno poi a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

–   sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020;

– sono altresì sospesi fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24  DPR 600/73 che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) i termini  relativi ai  versamenti  dei contributi  previdenziali   e assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 ed i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si farà luogo a rimborsi per quanto già versato

E stata infine prevista la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione  (art. 61 D.L.. 18/2020), per i quali è opportuno prendere contatto con lo Studio, se di interesse.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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