Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. «Cura Italia»
Misure a sostegno del lavoro
Il D.L. 17.3.2020 n. 18 ha introdotto importanti misure a sostegno del lavoro.
Si riportano di seguito in estrema sintesi le principali disposizioni, invitando i Sigg. Clienti interessati a mettersi in contatto con i Professionisti dello Studio per maggiori approfondimenti.
Indennità per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti
Il decreto “Cura Italia”, prevede importanti misure a sostegno del lavoro.
In particolare, viene riconosciuta un’indennità di ammontare pari a 600,00 euro relativamente al mese di marzo 2020 a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti e precisamente:
- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Le indennità sono erogate dall’INPS, previa specifica domanda, nel limite di spesa complessivo prevista per ciascuna categoria di destinatari.
Le domande dovranno essere presentate all’INPS a partire dall’1.4.2020 ma al momento non sono ancora state rese note le modalità di presentazione delle stesse.
Si riporta il link per l’accesso diretto al portale (link).
L’INPS, con la circolare n. 1381 del 26.3.2020, ha invece comunicato gli “interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web”.
Congedo speciale e bonus baby sitting
Viene previsto uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il congedo è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata. periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
È prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
I pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Lo Studio rimane sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
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Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2023 e Modello Redditi persone fisiche 2023
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Proroga dei versamenti in scadenza il 31.03.2023 in relazione alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dalla Legge di bilancio 2023, per le quali si rinvia alla Circolare di Studio n.979 del 02.02.2023.
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