Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. «Cura Italia»
Differimento degli adempimenti tributari
in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
Differimento degli adempimenti tributari
L’art. 62 del D.L. 17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dalla sospensione:
- i termini relativi ai versamenti (v. comunicazione Studio del 18 marzo 2020);
- i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionale regionali e comunali.
Di seguito i principali adempimenti che rientrano nel differimento in esame:
- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 – Modello IVA 2020 (scadenza ordinaria il 30.4.2020);
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020)
Effettuazione degli adempimenti sospesi
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.
Adempimenti i cui termini rimangono invariati
Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, (cfr Comunicazione Studio del 06.03.2020), relativa alla:
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
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