Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. «Cura Italia»
Altre misure di carattere fiscale
Il D.L. 17.3.2020 n. 18 ha introdotto ulteriori importanti misure di carattere fiscale.
Si riportano di seguito in estrema sintesi le principali disposizioni, invitando i Sigg. Clienti interessati a mettersi in contatto con i Professionisti dello Studio per maggiori approfondimenti.
Premio ai dipendenti che lavorano nella propria sede nel mese di marzo 2020
Viene previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che, nel mese di marzo 2020, hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro.
Nello specifico, il premio:
- spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
- è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 ed è da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta, analogamente al c.d. “bonus Renzi”, recuperano l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene previsto per il 2020 un credito d’imposta (riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020):
- a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari: per il 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.
Restano valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.
Credito d’imposta per le edicole
Per le edicole viene previsto per l’anno 2020 un incremento da 2.000,00 a 4.000,00 euro dell’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, che può essere parametrato anche agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d’imposta
Viene prevista la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le perdite fiscali e le eccedenze ACE non ancora utilizzate dalle società.
Il beneficio compete alle società che cedono, entro il 31.12.2020, crediti vantati verso soggetti inadempienti (si ha inadempimento se il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla scadenza).
Il credito d’imposta è calcolato moltiplicando il 20% del valore nominale del credito per l’aliquota d’imposta. Dalla data della cessione del credito le perdite e le eccedenze ACE corrispondenti non sono più utilizzabili.
Il credito d’imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo.
Agevolazioni fiscali per favorire le erogazioni liberali
Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Persone fisiche ed enti non commerciali
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), nella misura del 30%, per:
- le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020;
- in favore: dello Stato; delle Regioni; degli enti locali territoriali; di enti o istituzioni pubbliche; di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.
Soggetti titolari di reddito d’impresa
Sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27 della L. 133/99).
Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Possono beneficiare della nuova deduzione dal reddito d’impresa dunque: gli imprenditori individuali, le società di persone commerciali (snc e sas), le società di capitali (spa, sapa e srl); gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sia ai fini della detrazione dall’imposta lorda che della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019 (Allegato).
Esenzione dall’imposta sulle donazioni
Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) operate in ragione dell’emergenza Coronavirus rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto liberalità, ma godono di un particolare regime di esenzione.
Rinvio dei termini per gli Enti del Terzo settore
Viene differito al 31.10.2020:
- il termine per effettuare gli adeguamenti statutari necessari ai fini della prossima iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- il termine per l’approvazione dei bilanci per alcune tipologie di enti, ovvero per le ONLUS iscritte negli appositi registri; per le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle Province autonome e per le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome.
Lo Studio rimane sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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