Consultazione e Conservazione Fatture elettroniche

Servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate

Con la presente comunicazione, vogliamo porre l’attenzione dei nostri Clienti su un importante servizio opzionale e gratuito messo in campo dall’Agenzia delle Entrate, relativo alla consultazione e conservazione delle fatture elettroniche.

 

Accedendo a “fatture e corrispettivi” della propria area riservata, i Sigg.ri Clienti trovano una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa ai servizi di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, transitate dallo SDI e “conservazione”.

L’adesione a questi servizi potrà essere fatta entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Vediamo di seguito le implicazioni della adesione o meno ai servizi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate

 

  • Adesione al Servizio di consultazione e acquisizione fatture elettroniche

Qualora i contribuenti aderiscano al servizio di Consultazione dei dati, si potrà ricercare, consultare e scaricare il download dei file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite lo SDI, nella loro forma “completa”.

I “dati completi delle fatture elettroniche (comprensivi cioè dei “dati non fiscali” e “descrizione” della fattura) saranno comunque cancellati entro 60 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla ricezione da parte dello SDI.

Mentre resteranno memorizzati i  dati fattura  (dati fiscalmente rilevanti ex art. 21 DPR 633/72) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l’Agenzia delle Entrate sia parte.

Facciamo un esempio, in ipotesi di adesione al servizio, una fattura emessa o ricevuta, transitata dalla SDI in data 28 settembre 2019, potrà essere ricercata, consultata e scaricata nella sua forma “dati completi” fino al 1 marzo 2022 (29 febbraio negli anni bisestili), e nella forma “dati fattura” fino al 31.12.2028.

 

  • Adesione al Servizio di conservazione

Qualora i contribuenti aderiscano al servizio di conservazione, i “dati fattura”, verranno conservati per 15 anni. Detta conservazione non sarà comunque automatica, ed avrà le caratteristiche previste nell’accordo specifico.

 

Modalità di adesione

L’adesione al servizio è da effettuarsi mediante funzionalità disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate

  • Si potrà scegliere se adire ad entrambi i servizi o ad uno solo di essi.
  • Si potrà sempre recedere dai servizi ai quali si è aderito
  • Si potrà aderire anche dopo il 31.10.2019, tuttavia la tardiva adesione comporterà la possibilità di consultare i “dati completi” soltanto per le fatture transitate dallo SDI successivamente alla data di adesione.

 

Mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione fatture elettroniche

Qualora il Contribuente decida di non aderire ai servizi di consultazione e acquisizione dei dati, l’Agenzia delle Entrate memorizza, rende consultabile e scaricabili i dati “completi” solo fino al recapito della fattura al destinatario. Una volta consegnati dunque vengono cancellati.

I “dati fattura” sono comunque resi disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (termine per gli eventuale accertamenti fiscali, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi).

Facciamo un esempio: una fattura emessa o ricevuta transitata dalla SDI in data 18 novembre 2019, e recapitata al destinatario il 20 novembre 2019, potrà essere ricercata, consultata e scaricata nella sua forma “completa” fino al 20 novembre 2019 , mentre i “dati fattura” saranno disponibili fino al 31.12.2028.

 

Mancata adesione al servizio di conservazione

Qualora i contribuenti non aderiscano al servizio di conservazione dovranno provvedere autonomamente all’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche.

 Rammentiamo che l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione fatture elettroniche riguarda non solo i titolari di partita Iva tenuti alla fatturazione elettrica, ma anche le persone fisiche e più in generale i cd “consumatori finali” (limitatamente alle fatture ricevute).

Per i “consumatori finali” che non aderiranno al predetto servizio (consultabile dalle persone fisiche solo dal prossimo 01.11.2019), non sarà reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

Qualora i “consumatori finali” non aderiscano al servizio è  essenziale ai fini dei controlli documentali ex art. 36-ter del DPR 600/73 (ad esempio in merito alle detrazioni IRPEF) che i soggetti che operano come “consumatori finali” siano in possesso delle copie analogiche delle fatture elettroniche ricevute.

I Sig.ri Clienti valutino dunque se aderire o meno a detti servizi.

 

Vi invitiamo in ogni caso alla compilazione del modulo (scaricabile dal pulsante qui sotto) al fine di richiedere l’eventuale assistenza  dallo Studio per l’adesione ai servizi e di inviarlo allo studio entro e non oltre venerdì 11 ottobre 2019.

 

Scarica modulo

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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