Applicabilità dello split payment alle operazioni effettuate nei confronti delle PA dal 01/07/2020

Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), degli enti e delle società ivi contemplate, l’IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter del DPR 633/72).

Per le cessioni e prestazioni nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell’ipotesi in cui la P.A. operi nell’ambito della propria attività istituzionale, sia nell’ipotesi in cui operi nell’esercizio di attività d’impresa.

 

L’art. 17-ter comma 1-ter del DPR 633/72 prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”. Sulla base del tenore letterale della predetta disposizione, quindi, una volta scaduta l’autorizzazione i soggetti passivi sembrerebbero tenuti ad applicare l’IVA con le modalità ordinarie, anche per le operazioni indicate nell’art. 17-ter del DPR 633/72.

 

L’autorizzazione in deroga è scaduta il 30/06/2020.

 

Il 23 giugno 2020, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dell’Ue la proposta di decisione che autorizza l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2023. La Commissione europea ha sottoposto al Consiglio dell’Ue la proposta di decisione che autorizza l’Italia a continuare ad applicare la misura di deroga sino al 30 giugno 2023 (documento COM(2020) 242 final).

 

Sulla base di alcune indiscrezioni rese note dalla stampa specializzata, il Consiglio dell’Ue dovrebbe avere adottato la decisione in data 29/06/2020 che, pertanto, sarebbe in corso di pubblicazione.

In attesa della pubblicazione, che comunque dovrebbe avere efficacia retroattiva, si suggerisce di continuare ad applicare il meccanismo dello split payment in vigore fino al 30/06/2020.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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