Applicabilità dello split payment alle operazioni effettuate nei confronti delle PA dal 01/07/2020
Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), degli enti e delle società ivi contemplate, l’IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter del DPR 633/72).
Per le cessioni e prestazioni nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell’ipotesi in cui la P.A. operi nell’ambito della propria attività istituzionale, sia nell’ipotesi in cui operi nell’esercizio di attività d’impresa.
L’art. 17-ter comma 1-ter del DPR 633/72 prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”. Sulla base del tenore letterale della predetta disposizione, quindi, una volta scaduta l’autorizzazione i soggetti passivi sembrerebbero tenuti ad applicare l’IVA con le modalità ordinarie, anche per le operazioni indicate nell’art. 17-ter del DPR 633/72.
L’autorizzazione in deroga è scaduta il 30/06/2020.
Il 23 giugno 2020, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dell’Ue la proposta di decisione che autorizza l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2023. La Commissione europea ha sottoposto al Consiglio dell’Ue la proposta di decisione che autorizza l’Italia a continuare ad applicare la misura di deroga sino al 30 giugno 2023 (documento COM(2020) 242 final).
Sulla base di alcune indiscrezioni rese note dalla stampa specializzata, il Consiglio dell’Ue dovrebbe avere adottato la decisione in data 29/06/2020 che, pertanto, sarebbe in corso di pubblicazione.
In attesa della pubblicazione, che comunque dovrebbe avere efficacia retroattiva, si suggerisce di continuare ad applicare il meccanismo dello split payment in vigore fino al 30/06/2020.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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