Estensione delle esclusioni dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Il DM 24.12.2019 modifica ed integra il previgente DM 10/05/2019, estendendo gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:
- Abroga il termine del 31/12/2019
- Integra il predetto DM 10/05/2019 con alcune fattispecie
In particolare, sono quindi esonerate:
- le operazioni “collegate e connesse” ad operazioni che già beneficiano dell’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. c) del DM 10.5.2019);
- le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle che già beneficiano dell’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. c) del
DM 10.5.2019); si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente. - le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, nonché per le operazioni collegate e connesse e per quelle effettuate “in via marginale” rispetto alle medesime prestazioni (art. 1 co. 1 lett. b-bis) del DM 10.5.2019)
Viene stabilito che i suddetti esoneri verranno meno solo a partire dalla data che sarà individuata con un successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria (art. 3 del DM 10.5.2019).
Si rammenta infine che il DM 10.5.2019 aveva già previsto alcuni esoneri dall’obbligo di certificazione elettronica e trasmissione telematica alle seguenti operazioni, che sono confermati:
- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art.2 del DPR 696/1996, DM 13 febbraio 2015 (prestazioni concessionari Ministero dei trasporti) e 27 ottobre 2015 (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e servizi elettronici).
Si precisa che ai sensi dell’art.2 del DPR 696/1996, lett.qq), sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, provincie, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficienza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’art.41 della legge 23/12/1978 n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestire dai comuni.
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e di bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasporto assolvono l’obbligo di certificazione fiscale.
Allegati:
Art.1 DM 10.05.2019 testo aggiornato con le modifiche apportate dal DM 24.12.2019
Per maggiori dettagli si rinvia agli allegati.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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