Circolare n. 996
Fringe Benefit 2023: soglia di esenzione elevata ad 3.000 euro per lavoratori dipendenti con figli a carico;
I.V.A. – Registratori telematici: nuovo funzionalità per segnalare l’interruzione dell’attività.
Fringe Benefit 2023: il D.L. Lavoro (D.L. 48/2023) ha innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo di imposta 2023.
I.V.A. – Registratori telematici: una nuova versione delle relative specifiche tecniche stabilisce che debba essere effettuata apposita comunicazione nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni ovvero nei casi in cui l’interruzione sia a tempo indeterminato.
Fringe benefit: soglia di esenzione elevata a 3.000 per l’anno 2023 per lavoratori dipendenti con figli a carico
I fringe benefit sono compensi in forma non monetaria riconosciuti ai lavoratori dipendenti e figure assimilate, esclusi dal concorso alla formazione del relativo reddito se di importo inferiore a 258,23 euro annui. Tale limite è fissato dall’art. 51 c. 3 del TUIR e il superamento di detta soglia comporta la piena e totale imponibilità dei redditi in natura.
Limitatamente all’anno 2023 e in deroga al predetto art. 51 c. 3 del TUIR, è stato stabilito un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40 del c.d. “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023).
I datori di lavoro vi provvedono previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 23/E del 1.08.2023
- Requisiti
Il citato decreto, riconosce esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con figli fiscalmente a carico, l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli con un reddito non superiore a euro 2.840,51, elevato ad euro 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (art. 12 c. 2 del TUIR).
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31.12.2023.
- Misura dell’agevolazione
Al ricorrere dei requisiti sopra indicati è stato disposto che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, elettrico e gas naturale); per le utenze domestiche, non è possibile fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.
L’agevolazione è riconosciuta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico, e questo anche nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico ad uno solo di essi.
L’agevolazione sui fringe benefit è cumulabile con la possibilità di riconoscere ai dipendenti il c.d. bonus carburante, esentasse fino a 200 euro, trattandosi di agevolazioni diverse e autonome.
I.V.A. – Registratori telematici: interruzione dell’attività da segnalare se superiore a 12 giorni o se a tempo indeterminato
Con il Provv. n. 15943/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione delle specifiche tecniche per l’aggiornamento dei registratori telematici, al fine di poter adeguare tecnicamente i dispositivi alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.
Le suddette specifiche tecniche hanno altresì previsto una nuova funzionalità dei registratori telematici nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni ovvero nei casi in cui l’interruzione sia a tempo indeterminato (chiusura feriale o inutilizzo temporaneo del registratore telematico).
In tali casi, l’esercente dovrebbe comunicare l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività del registratore telematico che tornerà “in servizio” alla prima trasmissione utile.
Si precisa che non sussiste un obbligo normativo in capo agli esercenti di effettuare tale comunicazione né sono previste sanzioni in caso di mancata comunicazione; tuttavia, detta comunicazione potrebbe rivelarsi opportuna al fine di evitare potenziali richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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