Circolare n. 993

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale: novità e benefici premiali per il periodo di imposta 2022  

Visto l’approssimarsi della presentazione della dichiarazione dei redditi e dei relativi indici sintetici di affidabilità, rammentiamo che l’Agenzia delle Entrate, annualmente, fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (c.d. ISA) e individua i livelli di affidabilità fiscale a cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall’ art. 9-bis c. 11 del D.L. 50/2017, per i contribuenti che li applicano.

Principali novità

Tra le principali novità segnaliamo l’individuazione di una nuova causa di esclusione ISA per il periodo di imposta 2022 destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 01.01.2021 (decreto del MEF del 28.04.2023, art. 8 ).

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione, individuata dal codice 15 all’interno dei modelli Redditi 2023, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.

A seguito dell’emanazione delle nuove norme che regolano il c.d. “Terzo Settore” sono altresì esclusi dagli ISA gli enti, organizzazioni ed imprese che ne applicano la disciplina, ma occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea. Già oggi, tuttavia, possono esercitare una causa di esclusione (codice 5) quei soggetti appartenenti al “Terzo Settore” che determinano il reddito con criteri forfettari.

Il regime premiale ISA

Con il Provv. 140005/2023 del 27.04.2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Il regime premiale è applicabile se, per l’attività esercitata, è stato previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato al contribuente.

Risultano esclusi i contribuenti che per il periodo di imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • presentano il modello solo per fini statistici (imprese c.d. “multiattività” oppure ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA).

Qualora i contribuenti interessati dagli ISA conseguano, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa che redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici premiali se applicano per entrambe le categorie reddituali i relativi ISA, laddove previsti e il punteggio attribuito per ogni ISA è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Condizioni per la fruizione del regime premiale

Il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali è subordinato alle seguenti circostanze:

  • i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli ISA risultino corretti e completi;
  • il Mod. Redditi, di cui il modello ISA costituisce parte integrante, sia presentato entro i termini ordinari.

Conseguentemente i benefici premiali sono disconosciuti se a seguito del ricalcolo dell’ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.

I benefici premiali di cui all’art.9-bis comma 11 lett. c) d) e) ed f) non operano in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.L. 74/2000.

Provv. 140005 del 27.04.2023 – Livelli di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici premiali

periodo di imposta 2022

comma 11, art. 9-bis del D.L. 50/2017 lett. Beneficio Livello minimo di affidabilità
a)

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a :

–        50.000 euro annui relativamente all’ I.V.A., maturati nell’annualità 2023;

–        20.000 euro annui relativamente all’ IRPEF/IRES ed IRAP,  maturati nel periodo di imposta 2022.

8

ovvero

8,5

calcolato come media semplice dei livelli ISA dell’anno di imposta 2021 e 2022

b)

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito I.V.A.:

–        maturato per l’anno di imposta 2023, per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

–        infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2024.

8

ovvero

8,5

calcolato come media semplice dei livelli ISA dell’anno di imposta 2021 e 2022

c) Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 della L. 724/94 [1]

9

ovvero

9

calcolato come media semplice dei livelli ISA dell’anno di imposta 2021 e 2022

d)

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

ex art. 39 c.1, lett. d) del D.P.R. 600/73 e art. 54 c.1 del D.P.R. 633/72.

8,5

ovvero

9

calcolato come media semplice dei livelli ISA dell’anno di imposta 2021 e 2022

e) Anticipazione di almeno un anno, con graduazione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo.

8

 

f)

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

ex art. 38 del D.P.R. 600/73 e art. 54 c.1 del D.P.R. 633/72.

9

ovvero

9

calcolato come media semplice dei livelli ISA dell’anno di imposta 2021 e 2022

Si ricorda che le start up innovative (art. 25 del D.L. 179/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) fino all’importo di 50.000 euro annui (art. 10 c.1 lett. a) n.7-bis del D.L. 78/2009).

[1] Si ricorda che con disposizione introdotta dall’art. 9 del D.L. 73/2022,  a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2022 è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica ex art. 2 c. 36-decies del D.L. 138/2011.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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