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Circolare n. 991 – D.L. n. 61/2023 “Decreto Alluvioni” – misure per fronteggiare l’emergenza alluvionale | Studio Penta

Circolare n. 991

D.L. n. 61/2023 “Decreto Alluvioni” – misure per fronteggiare l’emergenza alluvionale

Il D.L. 61/2023 c.d. “Decreto Alluvioni”, entrato in vigore il giorno 02.06.2023, ha previsto diverse misure per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 in alcune zone delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Tra i principali interventi si segnalano:

  • la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nel periodo 01.05.2023 – 31.08.2023;
  • la sospensione degli adempimenti in favore delle imprese a partire dall’ 01.05.2023;
  • l’erogazione di una indennità una tantum ai lavoratori autonomi;
  • altre misure.

Le disposizioni adottate nel c.d. Decreto Alluvioni (D.L. 61/2023) si applicano ai soggetti che alla data del 01.05.2023 avevano la residenza ovvero la sede segale o la sede operativa nei territori colpiti dall’emergenza. I territori sono stati individuati nell’Allegato 1 del citato decreto, consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Allegato-1-DL61_2023.pdf

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Sono sospesi nel periodo 01.05.2023 – 31.08.2023:

  • i termini dei versamenti tributari e quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73) e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui all’allegato 1, in qualità di sostituti di imposta;
  • i versamenti tributari e non, derivanti:
    • dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
    • dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi addebito INPS esecutivi;
    • dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane;
    • dagli atti di ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari della riscossione;
    • dagli atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono altresì sospesi:

  • i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data dell’ 01.05.2023 al 31.08.2023;
  • i termini degli adempimenti, in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico dei datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale con sede legale o operativa nei territori indicati nell’allegato 1.

Non trovano pertanto applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti suddetti.

È stata inoltre prevista una proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze relative alla Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”). Conseguentemente:

  • la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30.09.2023;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute entro il 31.12.2023 e le successive scadenze per il relativo pagamento.
  • Ripresa dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023. Sono altresì da effettuarsi entro il 20.11.2023  gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Mentre, riprendono a decorrere dall’ 01.09.2023:

  • i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento e gli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle dogane, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti di avviso di addebito esecutivi INPS, oggetto di sospensione;
  • i termini di versamento relativi alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, oggetto di sospensione.
  • Estensione dei termini per gli interventi legati al superbonus

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110% di cui all’art. 119, c. 8-bis, 2° periodo D.L. 34/2020, è estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2023.

Sospensione dei termini in favore delle imprese

Per le società e le imprese che, alla data dell’ 01.05.2023, avevano la sede operativa nei territori colpiti dall’emergenza (Allegato 1) è stata prevista:

  • la sospensione dal 01.05.2023 al 30.06.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  • dei versamenti riferiti al diritto annuale (ex art. 18 della L.580/1993);
  • degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023;
  • dal pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche (o da intermediari finanziari iscritti nell’albo), nonché dal pagamento dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili ovvero beni immobili strumentali all’attività svolta nei medesimi edifici.
  • la sospensione dal 01.05.2023 al 31.07.2023 dei termini per la presentazione di atti e documenti presso le Camere di commercio.

I versamenti sospesi riferiti al pagamento dei diritti camerali e del deposito di atti presso le camere di commercio sono effettuati in un’unica soluzione alla ripresa del termine.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1.05.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 04.05.2023, del 23.05.2023 e del 25.05.2023), è riconosciuta ed erogata dall’INPS in favore delle categorie di lavoratori autonomi, un’ indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

I lavoratori autonomi dovranno presentare all’INPS una domanda corredata da adeguata documentazione a supporto.

Altre misure

  • Ammortizzatori sociali

Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell’01.05.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali è riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

  • Sostegno alle imprese esportatrici

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, la Società italiana per le imprese all’estero è autorizzata ne rispetto di determinate condizioni, all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese.

  • Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese

A decorrere dal 02.06.2023 e fino al 31.12.2023, la garanzia del Fondo di garanzia per PMI è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura  dell’80% dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta ovvero del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

  • Sostegno alle imprese agricole

Alle imprese agricole che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell’evento, possono accedere, nel rispetto di determinate condizioni e previa presentazione di domanda, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art.5 del D.Lgs. 102/2004.

  • Sostegno al comparto turistico

È stato istituito un Fondo da destinare alle imprese dei territori interessati dagli eventi alluvionali per il sostegno delle attività turistiche e ricettive,  ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

Con prossimo decreto del Ministro del turismo saranno definiti i criteri, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

 

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