Circolare n. 989
Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2023 e Modello Redditi persone fisiche 2023
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 (Modello Redditi 2023).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 5 Maggio necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. I Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Modello 730/2023
Il Modello 730 presenta il vantaggio per i lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi, che risultino a credito d’imposta, di ottenere direttamente i rimborsi con la retribuzione (a partire dal mese di luglio) o con la pensione (a partire dal mese di agosto o di settembre). Il Modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi del contribuente deceduto, sempreché questi avesse i requisiti per presentare il Modello.
Modello 730/2023 per dipendenti senza sostituto
Possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2023 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal caso il modello 730 va presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato o, se precompilato, anche all’Agenzia delle Entrate. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Non possono utilizzare il Mod. 730/2023, ma devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2023, i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:
- redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del TUIR (soci delle cooperative artigiane);
- alcuni redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non e derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi derivanti da “trust” in qualità di beneficiario;
- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
Ovvero i contribuenti che:
- nel 2022 e/o nel 2023 non sono residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti di imposta Mod. 770;
- nel 2022 hanno percepito redditi di pensione (ex art. 49 c.2 lett. a) del TUIR)) erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi di quelli al rigo G4;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
- destinano alla locazione più di 4 appartamenti.
Inoltre, alcuni redditi di capitale e finanziari non possono essere inseriti nel Mod. 730 e devono pertanto essere dichiarati utilizzando anche il modello Redditi 2023, e più precisamente:
Il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2023 da parte delle persone fisiche che nel 2022 hanno percepito:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996;
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- proventi derivanti da depositi in garanzia per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;
Il quadro RM deve essere inoltre presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2022.
I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. Redditi Persone fisiche 2023, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. Redditi Persone Fisiche 2023.
Il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2023, da parte delle persone fisiche che nel 2022:
- hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;
- nel 2022 hanno effettuato la rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nell’anno (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni).
Il quadro RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2023 da parte delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. Redditi Persone fisiche 2023, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello. Rimane in ogni caso sempre possibile, in alternativa, presentare il Mod. redditi Persone Fisiche 2023.
Modello 730/2023 e imposte da compensare
I contribuenti che presentano il Mod. 730, compilando il Quadro I possono richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione in compensazione per pagare le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24, compresa l’IMU.
Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il Mod. di pagamento F24 esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, per poter utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Certificazione Unica – Soggetti titolari di pensione
L’INPS non invia più a mezzo posta la Certificazione Unica, che viene resa disponibile con modalità telematica accedendo al sito internet dell’Istituto.
In alternativa è anche possibile ottenere il rilascio della Certificazione Unica:
- recandosi presso gli sportelli dell’Istituto;
- tramite invio sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- rivolgendosi ad un CAF ovvero ai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, tra i quali i Dottori Commercialisti, a cui conferire specifico mandato.
Lo Studio, in quanto soggetto abilitato, è a disposizione dei Sigg. Clienti interessati, per il rilascio della Certificazione Unica relativa all’anno 2022.
Predisposizione dei Modelli di dichiarazione dei Redditi per l’anno 2022
I Sigg. Clienti che desiderano essere assistiti nella predisposizione del Modello 730/2023 ovvero del Modello Redditi 2023 per l’anno 2022, sono invitati a fornire allo Studio tutti i dati e i documenti di cui se ne riporta in allegato un’elencazione di massima, entro il giorno 5 Maggio 2023.
A tal fine, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via e mail o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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