Circolare n. 986

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali

Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2022 – Modello CUPE 

 

Entro il 16.03.2023 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022.

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali. Scadenza 16.03.2023

Per le società di capitale è dovuta la tassa annuale di euro 309,87, elevata a euro 516,46 per le società con capitale superiore, alla data del 1° gennaio, a euro 516.456,90.

La tassa annuale di bollatura e numerazione deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario – con codice tributo “7085”, periodo 2023, entro il 16 marzo 2023.

Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale di c/c n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara- Bollatura numerazione libri sociali”.


 

Certificazione degli utili e altri proventi equiparati

La certificazione in oggetto dovrà essere rilasciata, entro il 16.03.2023, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2022 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.  

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27- bis del D.P.R. 600/73.

Ricordiamo inoltre che a decorrere dall’01.01.2020, i dividendi erogati alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci; per tale ragione, l’emittente o l’intermediario compilerà la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici che hanno percepito tali dividendi.

La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, i proventi conseguiti.

Tale certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per attestare i dati relativi a:

  • proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR);
  • proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi (art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR);
  • agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007).
  • utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

La certificazione dovrà essere redatta sull’apposito modello approvato da ultimo provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 10663 del 15.01.2019 e istruzioni aggiornate dell’11.02.2021.

Si ricorda che per il modello CUPE non è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate ma solo la consegna al percipiente entro il 16.03.2023.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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– la definizione agevolata delle controversie tributarie;
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