Circolare n. 985

Certificazione Unica “CU 2023”

Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2022 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 16.03.2023.

Certificazione Unica “CU 2023”

Sono tenuti alla compilazione e all’invio della certificazione “CU 2023” i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali ad es., redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, nonché contributi previdenziali ed assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e redditi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Sono inoltre tenuti i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo a contribuenti rientranti in regimi agevolati.

Devono presentare la Certificazione Unica anche tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali comunicheranno i dati relativi al personale assicurato.

La Certificazione Unica 2023 si compone di:

  • un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 3.2023;
  • un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 3.2023.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2023, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.

Tra le principali novità si segnalano:

  • i nuovi limiti previsti per il 2022 in merito alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sotto forma di bonus, introdotti a seguito della crisi energetica tra cui: l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit e la non imponibilità fino a 200 euro dei buoni benzina, per lavoratore. Ricordiamo che se gli importi di dette erogazioni superano nel periodo di imposta rispettivamente i 3.000 euro o i 200 euro nel caso dei buoni benzina, dette somme concorreranno interamente a formare il reddito;
  • la nuova disciplina relativa al trattamento integrativo (ex art. 1 c.3 L. 234/2021) il quale ha previsto riconoscimento di una somma non imponibile pari a 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro ma attibuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro;
  • la cessazione a partire dall’ 01.03.2022 delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni e l’abrogazione dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale;
  • l’indicazione nella sezione dati previdenziali dei dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022, a seguito del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI.

Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la predisposizione ed invio della “Certificazione Unica 2023” dei redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi corrisposti nel corso dell’anno 2022, e per il successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023.

A tal fine si chiede di fornire allo Studio entro il prossimo 10 marzo 2023, per ciascun percipiente, i seguenti dati e documenti:

  • i dati anagrafici
  • tipologia del compenso corrisposto
  • i dati previdenziali
  • copia delle fatture/ricevute pagate nell’anno 2022
  • copia dei modelli F24 di pagamento delle ritenute

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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– la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
– la definizione agevolata delle controversie tributarie;
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– la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

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