Circolare n. 981

Scritture contabili – Aggiornamento, stampa e semplificazione per la tenuta dei registri elettronici

Imposta di bollo – libro inventari e libro giornale

Fatture elettroniche – termine di conservazione

Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture

Entro il prossimo 28.02.2023 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), dovranno essere predisposti il libro giornale e il libro degli inventari nonché concluso il processo di conservazione informatica dei documenti e registri in modalità informatica.

Il 28.02.2023 scade inoltre il termine per provvedere alla conservazione digitale delle fatture elettroniche relativamente all’anno 2021.

Infine, ricordiamo che per stabilire se dall’anno 2023 scatta l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, è necessario verificare se negli anni 2020 e 2021 sono stati superati i limiti di ricavi e rimanenze finali.

Scritture contabili – Aggiornamento e stampa

Libro inventari

In base alle disposizioni dell’art. 2217 del Codice Civile, l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere:

  • l’indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa;
  • l’indicazione delle attività e delle passività dell’imprenditore (individuale) estranee all’impresa;
  • il bilancio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota Integrativa ed ove previsto dal Rendiconto Finanziario.

Sotto il profilo fiscale, l’art. 15 del DPR 600/1973 prevede che l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, debba indicare:

  • la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
  • il valore attribuito a ciascun gruppo.

Qualora dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo, e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione degli Organi di controllo le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che è legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/73 qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell’art. 15, c. 2, del DPR 600/1973.

E’ quindi necessario riportare sul libro inventari, nel rispetto del requisito dell’analiticità, anche il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino secondo i criteri previsti dall’art. 15 del D.P.R. 600/1973 (Voce CI dello Stato Patrimoniale).

Ai sensi dell’art. 2217 del Codice Civile e dell’art. 15 del DPR 600/1973, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto dall’imprenditore, o dal legale rappresentante, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’inventario relativo all’anno 2021 dovrà essere redatto entro il 28 febbraio 2023.

Libro giornale

Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio di impresa (art. 2216 Codice Civile); come per le altre scritture cronologiche, la normativa fiscale prevede che le registrazioni debbano essere eseguite entro 60 giorni (art. 22, DPR 600/1973).

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il libro giornale relativo all’anno 2021 dovrà essere stampato, al più tardi, entro il 28 febbraio 2023.

Numerazione e bollatura

Il libro inventari ed il libro giornale devono essere numerati progressivamente per ciascun anno indicando, su ciascuna pagina, l’anno cui si riferisce la numerazione; l’anno da indicare è quello a cui fa riferimento la contabilità. Se i libri sono tenuti a fogli mobili, ciascuna pagina deve riportare i dati della Società o impresa.  Sul libro inventari e del libro giornale deve essere assolta l’imposta di bollo.

Registro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/1973) deve essere compilato e stampato entro il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tenuta e conservazione di libri e registri – semplificazioni

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, ai sensi dell’art. 7 c.4-ter del D.L. 357/1994, è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per i quali i termini di presentazione della dichiarazione annuale non siano scaduti da oltre tre mesi, qualora in sede di controlli ed ispezioni risultino comunque aggiornati su supporti magnetici e possano essere stampati contestualmente alla richiesta degli Organi di controllo e in loro presenza.

Entro il 28 febbraio 2023, oltre al libro inventari e libro giornale, devono pertanto essere trascritti su supporti cartacei (stampati) anche le schede di mastro (scritture ausiliarie previste dall’art. 14, c. 1, lett. c) del DPR 600/1973) ove devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire una chiara e distinta individuazione dei componenti reddituali; i registri I.V.A, le scritture ausiliarie di magazzino, ecc.

I contribuenti che conservano documenti e registri con modalità informatica devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all’anno 2021 entro il 28 febbraio 2023 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) mediante apposizione della marca temporale e della firma digitale.

Semplificazione per la tenuta e la conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici[1]

Il Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. 73/2022 conv.L.122/2022) in vigore dal 20/08/2022, ha modificato l’art. 7, c.4-quater del D.L. 357/1994 e disposto che in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter[2], la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi:

  • risultino aggiornati sui supporti elettronici;

e

  • vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Dovrebbero essere così interessati dalla nuova disposizione i libri o i registri prescritti in caso di tenuta della contabilità ordinaria e semplificata (tra cui il libro giornale e degli inventari, i registri IVA, il libro cespiti, il libro mastro, i registri cronologici per le imprese in contabilità e i professionisti, ecc.).   

Le modifiche apportate superano la posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate assunta con la risposta n. 236/2021 e la risoluzione n. 16/2022  atteso che la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione dei medesimi che risulta condizionata al solo fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica.

Si segnala che rispetto alla nuova disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali.

Imposta di bollo – libro inventari e libro giornale

Per la tenuta del libro inventari e del libro giornale deve essere assolta l’imposta di bollo, nella seguente misura:

                                                               Imposta di bollo

Registri e libri tenuti con sistemi  meccanografici, trascritti su supporto cartaceo

Registri e libri tenuti con strumenti informatici

Euro16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le Società di capitali;

Euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le Società di persone e gli imprenditori individuali

Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse le Società di capitali;

Euro 32,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse; le Società di persone e gli imprenditori individuali

Per le modalità di liquidazione della relativa imposta di bollo, si rinvia alla seguente tabella:

Liquidazione e versamento dell’imposta di bollo sui libri contabili tenuti con mezzi elettronici

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva.

Liquidazione e versamento in un’unica soluzione e per via esclusivamente telematica con Mod. F24 on line 1-2

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (non sostitutiva) con stampa su carta.

Liquidazione e versamento in base al numero di pagine apponendo apposito contrassegno ovvero tramite Mod. F233-4.(*)

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (non sostitutiva) con stampa solo occasionale su carta, al momento di eventuali verifiche.

Liquidazione e versamento in base al numero delle registrazioni  e in un’unica soluzione con Mod. F24 on line 1-2. (*)

1 L’art. 6 c. 2 del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce il pagamento dell’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2 Mod. F24 on line – codice tributo 2501

3 Mod. F23 – codice tributo 458T

4 L’agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 346/2021 ha precisato che nel caso in cui l’istante effettui una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file “pdf”), è tenuto a versare l’imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse mediante Mod F24, con codice tributo 2501 (anziché mediante Mod. F23). In tale fattispecie, i registri contabili e libri sociali devono infatti ritenersi tenuti in modalità elettronica (anziché tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo) e come tali ricondotti nell’ambito di applicazione del D.M. 17.6.2014.

(*) In assenza di chiarimenti ufficiali, la dottrina non pare univoca. Secondo alcuni autori chi tiene la contabilità in modalità informatica può continuare a materializzare i registri e libri su carta assolvendo l’imposta di bollo  con  contrassegno ovvero tramite Mod.F23; secondo altri, l’imposta di bollo deve essere liquidata secondo i criteri del DM 17.6.2014 in tutti i casi in cui i registri siano tenuti con sistemi elettronici, indipendentemente dalle modalità di materializzazione.

Fatture elettroniche- termine di conservazione

La conservazione delle fatture elettroniche è un obbligo previsto dalla legge da effettuarsi secondo le disposizioni indicate all’art. 39 c.3 del D.P.R. 633/1972.

La conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2021 dovrà essere effettuata entro il termine ultimo del 28 febbraio 2023.

Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture

Le scritture ausiliarie di magazzino, di cui all’art. 14 c. 1, lett. d) del DPR 600/1973, devono essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente sono stati superati i seguenti limiti:

– l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 TUIR è superiore a 5.164.000,00 euro e, contemporaneamente

– l’ammontare delle rimanenze di cui agli att. 92 e 93 TUIR è superiore a 1.100.000,00 euro.

I suddetti importi sono stati modificati dall’art. 5 c. 14-quater del D.L. 146/2021.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

[1] Sono state inoltre evidenziate alcune criticità in ambito civilistico

[2] Il quale riconosce la regolarità dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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