Circolare n. 980
Legge di Bilancio 2023 – Novità in materia di riscossione
Seconda parte
La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto altre importanti novità in materia di riscossione. Si analizzano le disposizioni riguardanti la definizione agevolata dei debiti, c.d. “rottamazione-quater”, affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2022; nonché l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dall’01.01.2000 al 31.12.2015.
Definizione agevolata dei debiti (c.d. rottamazione-quater)
È stata introdotta una nuova definizione agevolata per le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito inerenti i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’ 01.01.2000 al 30.06.2022, inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse o enti di previdenziali di diritto privato non rientrano automaticamente nella rottamazione. Gli enti previdenziali che intendono aderire dovevano adottare una delibera in merito, entro il 31.01.2023 e pubblicarla entro tale data nei rispettivi siti internet. In mancanza di delibera, i carichi affidati all’agente della riscossione si intendono esclusi dalla definizione agevolata.
Non rientrano nella definizione agevolata:
- i carichi affidati agli agenti della riscossione prima dell’ 01.01.2000 e dopo il 30.06.2022;
- le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (dazi e diritti doganali);
- l’IVA riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento. Sono di conseguenza esclusi i carichi riscossi mediante ingiunzione fiscale.
- Benefici della rottamazione
Chi aderisce alla rottamazione dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per eventuali procedure esecutive e spese di notifica.
Non saranno da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Relativamente ai debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6 L. 689/81 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, c.1del DPR n. 602/73 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
- Modalità e termini per l’adesione
Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata dovrà presentare entro il 30.04.2023 apposita dichiarazione di adesione, con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito internet.
In seguito, entro il 30.06.2023 l’Agenzia invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento della domanda ovvero di diniego, con l’evidenza in quest’ultimo caso delle motivazioni.
Si precisa che nella domanda di adesione alla definizione agevolata, il contribuente indica la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella domanda stessa.
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto:
- in un’unica soluzione, entro il 31.07.2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31.07.2023 e il 30.11.2023, per un importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le restanti rate, tutte di pari importo andranno saldate alle scadenze del 28/02, 31/05, 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La norma prevede altresì le modalità di determinazione delle somme in ipotesi di precedenti pagamenti parziali, così come gli effetti della definizione sui provvedimenti di rateazione in essere.
Viene infine riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova misura agevolativa anche per i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già inseriti nelle precedenti definizioni (prima “rottamazione”, “rottamazione-bis”, “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e la riapertura dei termini che ha riguardato gli ultimi due istituti deflattivi elencati).
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Per ulteriori indicazioni si rinvia alle informazioni presenti sul sito dell’agenzia delle entrate-Riscossione e in particolare alle FAQ disponibili al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
È stato previsto lo stralcio automatico dei debiti che opera con modalità differenziate in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’Agente della Riscossione.
Lo stralcio automatico opera per i debiti di importo residuo alla data del 01.01.2023 fino a 1.000 euro, detto importo deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Amministrazioni statali, agenzie fiscali, enti pubblici previdenziali |
Enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali (ad es. enti territoriali, Comuni , Casse professionali) |
Sono annullati automaticamente i debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall’ 01.01.2000 al 31.12.2015 in relazione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. |
Sono annullati automaticamente i debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall’01.01.2000 al 31.12.2015 in relazione a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. È rimessa alla facoltà dei suddetti enti di non applicare l’annullamento automatico dei loro crediti. In questo caso dovevano adottare e trasmettere all’agente della riscossione, entro il 31.01.2023, un provvedimento in merito. |
L’annullamento riguarda l’importo residuo del debito comprensivo di: capitale; interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni. L’agente della riscossione rimborserà agli enti creditori le spese per procedure esecutive e le spese di notificazione della cartella con modalità illustrate nella Circ. 2/E dell’Agenzia delle Entrate cui si rinvia. |
L’annullamento opera esclusivamente per le somme residue da corrispondere a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni; interessi di mora. Restano integralmente dovute le somme a titolo di: – capitale; – rimborso spese per le procedure esecutive; – spese di notificazione della cartella di pagamento. |
L’annullamento sarà effettuato per espressa previsione normativa alla data del 31.03.2023. Per i crediti oggetto di annullamento automatico è disposta la sospensione della riscossione fino alla data del 31.03.2023 tuttavia, se anteriormente a tale data vengono corrisposte delle somme, queste restano definitivamente acquisite. |
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L’annullamento dei debiti non si applica: – alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; – ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; – alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; – all’IVA riscossa sull’importazione. |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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