Circolare n. 979
Legge di Bilancio 2023 – Novità in materia di riscossione
Prima parte
La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto importanti novità in materia di riscossione. Si analizzano le disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e la possibilità di estendere i piani di rateazione, la regolarizzazione delle violazioni formali e il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie sostanziali.
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controlli automatici
È stata prevista la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Si tratta delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Possono essere oggetto di definizione agevolata:
- le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 per le quali:
- il termine di pagamento non è ancora scaduto all’01.01.2023 ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.Lgs. 462/97;
- ossia per le comunicazioni già recapitate per le quali, all’ 01.01.2023 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
- le comunicazioni recapitate successivamente all’ 01.01.2023;
- le comunicazioni riferite a qualsiasi precedente periodo d’imposta, per le quali, alla data del 01.01.2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito con la circolare n. 1/E del 13.01.2023 e reso disponibile ai contribuenti, sul sito istituzionale, un foglio di calcolo per la determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte.
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. 602/73.
Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 sono stati prorogati di un anno i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento.
Estensione dei piani di rateazione
In merito al pagamento dei debiti emergenti a seguito di controlli automatizzati (art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72) e di controlli formali (art. 36-ter D.P.R. 633/72) delle dichiarazioni, è stata uniformata la disposizione per il rateizzo delle somme dovute.
Nello specifico è stato disposto che indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.[1]
La disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso all’01.01.2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.
Regolarizzazione delle violazioni formali
È stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni formali in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP, commesse fino al 31.10.2022.
Ricordiamo che le violazioni formali si distinguono dalle violazioni sostanziali, in quanto le prime non rilevano sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta.
Di seguito si riepilogano solo alcune delle principali violazioni definibili e si rinvia alla circ. n. 2/E del 27.01.2023 dell’Agenzia delle Entrate per l’elencazione completa.
Violazioni definibili |
Violazioni non definibili |
– l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta; – l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; – l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività (art. 35 DPR 633/72); – l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; – l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; – la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; – la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; – la detrazione dell’ IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode; – l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode; – l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto; – la mancata iscrizione al VIES; Per l’elencazione completa di rinvia alla circ. n. 2/E del 27.01.2023 par. 1. |
– violazioni sostanziali; – violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione; – per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure); – l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; – violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data 01.01.2023; – tardiva o omessa comunicazione all’ENEA; – violazioni relative all’obbligo di compilazione del quadro RW e per quelli concernenti l’ IVIE e l’ IVAFE. |
Le violazioni formali definibili possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31.03.2023.
La regolarizzazione si perfeziona:
- con il pagamento delle somme dovute;
- con la rimozione delle irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31.10.2022 per ciascun periodo di imposta, al più tardi con il versamento della seconda rata.
Sono escluse dalla regolarizzazione, le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data dell’ 01.01.2023.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 0027629 del 30.01.2023 sono state disciplinate le modalità di attuazione e perfezionamento della regolarizzazione.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
Ravvedimento speciale delle violazioni sostanziali
È stata introdotta la possibilità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, di regolarizzare:
- le violazioni sostanziali dichiarative
- le violazioni sostanziali prodromiche alla presentazione della dichiarazione (che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione)
concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Non sono definibili con il “ravvedimento speciale” le violazioni definibili a seguito di controllo automatizzato (artt. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72) e le violazioni formali.
La misura introdotta, definita come ravvedimento speciale, consente, in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, di ridurre a un diciottesimo del minimo edittale le sanzioni irrogabili, previste dalla legge, ravvedendo tuttavia le singole violazioni (come per il ravvedimento ordinario non opera il c.d. cumulo giuridico e la continuazione).
La regolarizzazione si perfeziona mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché con la rimozione delle irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute.
Il pagamento delle somme dovute può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31.03.2023;
- con pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.03.2023 e successive entro il 30/06 – 30/09 – 20/12 – 31/03 di ogni anno. Sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
Il ravvedimento speciale:
- non può essere adottato alle violazioni già contestate al 31.03.2023 con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter D.P.R. 600/73.
- non si applica per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- non incide sui ravvedimenti già effettuati.
Con successiva risoluzione saranno individuati i codici tributo per l’effettuazione dei versamenti dovuti in relazione all’anzidetta regolarizzazione.
[1] In precedenza, tale possibilità era concessa solo ai debiti superiori a 5.000 euro; per quelli inferiori si poteva optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis c.1 D.Lgs. 462/97).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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