Circolare n. 978

Novità in materia di crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale introdotte dalla Legge di Bilancio e dalla conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater”

 

La Legge di bilancio 2023 (L. 197 del 29.12.2022) in vigore dal 01.01.2023 ha prorogato al primo trimestre 2023, con alcune modifiche, i crediti di imposta a favore delle imprese, istituiti al fine di compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Si segnala inoltre che con la conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 176/2022) avvenuta il 17.01.2023, è stato prorogato al 30.09.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Crediti di imposta energia e gas

Di seguito si riassumono le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e dalla conversione in legge del Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022 conv. L. 6/2023) relativamente ai crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale.

Con riguardo a tali crediti si precisa che:

  • con la conv. in Legge del D.L. “Aiuti – quater” è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2023 – anziché il 30.06.2023 – il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta energia e gas del terzo e quarto trimestre 2022;
  • i beneficiari dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto ed entro il 16 marzo 2023, l’importo del credito maturato nel 2022 e non ancora utilizzato. Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate dovrà definire il contenuto e le modalità della comunicazione;
  • ai fini della fruizione dei suddetti crediti, anche in relazione al primo trimestre 2023, le imprese “non energivore” e “non gasivore” possono accedere alla procedura di calcolo semplificato[1];
  • le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti di imposta del primo trimestre 2023 saranno demandate a un provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate, così come l’istituzione del codice tributo per la loro compensazione con mod. F24.
  • Credito di imposta per le imprese energivore

E’ stato prorogato il credito di imposta istituito a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica – come definite con decreto del MISE del 21.12.2017 cui si rinvia – a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica.

D.L. Aiuti-Ter

 (ex art. 1 c.1, D.L. 144/2022)

D.L. Aiuti-quater

 (ex art. 1 c. 2, D.L. 176/2022)

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.2, L. 197/2022)

Periodo di riferimento:

ottobre e novembre 2022

Periodo di riferimento:

dicembre 2022

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Soggetti beneficiari:

I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Soggetti beneficiari:

I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media relativa al mese di dicembre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022.

Soggetti beneficiari:

I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.

Misura del credito:

Il credito spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Misura del credito:

Il credito spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022.

Misura del credito:

Il credito spetta nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023, cod. “6983”;

–  ceduto per intero a terzi (cod. tributo 7733 e comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate entro il  21.06.2023. Vista la proroga del termine per l’utilizzo del credito, anche il termine per l’invio della comunicazione dovrà essere ridefinito. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023, cod. “6993”;

–    ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo da definire;

–   ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e  presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.


  • Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale

E’ stato prorogato il credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale – come definite con decreto del MITE del 21.12.2021 cui si rinvia – a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale.

D.L. Aiuti-Ter

 (ex art. 1 c.2, D.L. 144/2022)

D.L. Aiuti-quater

 (ex art. 1 c. 1, D.L. 176/2022)

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.4, L. 197/2022)

Periodo di riferimento:

ottobre e novembre 2022

Periodo di riferimento:

dicembre 2022

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, se il prezzo medio di riferimento – 3° trimestre 2022–  è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel mese di dicembre 2022, se il prezzo medio di riferimento – 3° trimestre 2022–  è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel primo trimestre 2023, se il prezzo medio di riferimento – 4° trimestre 2022–  è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023, cod. “6984”;

–  ceduto per intero a terzi (cod. tributo 7734 e comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate entro il  21.06.2023. Vista la proroga del termine per l’utilizzo del credito, anche il termine per l’invio della comunicazione dovrà essere ridefinito. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023, cod. “6994”;

–  ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo da definire;

–   ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e  presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.


  • Credito di imposta per le imprese non energivore

È stato prorogato con modifiche, il credito a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia.

D.L. Aiuti-Ter

 (ex art. 1 c.3, D.L. 144/2022)

D.L. Aiuti-quater

  (ex art. 1 c. 1, D.L. 176/2022)

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.3, L. 197/2022)

Periodo di riferimento:

ottobre e novembre 2022

Periodo di riferimento:

dicembre 2022

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Soggetti beneficiari:

Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Soggetti beneficiari:

Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Soggetti beneficiari:

Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023, cod. “6985”;

–  ceduto per intero a terzi (cod. tributo 7735 e comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate entro il  21.06.2023. Vista la proroga del termine per l’utilizzo del credito, anche il termine per l’invio della comunicazione dovrà essere ridefinito. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023, cod. “6995”;

–    ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo da definire;

–   ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e  presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate)) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.


  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

È stato prorogato il credito di imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale.

D.L. Aiuti-Ter

 (ex art. 1 c.4, D.L. 144/2022)

D.L. Aiuti-quater

(ex art. 1 c. 1, D.L. 176/2022)

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.5, L. 197/2022)

Periodo di riferimento:

ottobre e novembre 2022

Periodo di riferimento:

dicembre 2022

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Misura del credito:

Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nel primo trimestre 2023 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023con cod. tributo “6986”;

–  ceduto per intero a terzi (cod. tributo 7736 e comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate entro il  21.06.2023. Vista la proroga del termine per l’utilizzo del credito, anche il termine per l’invio della comunicazione dovrà essere ridefinito. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 30.09.2023con cod. tributo “6996”;

–    ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate. Il credito ceduto dovrà comunque essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 30.09.2023.

Utilizzo del credito:

– in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo da definire;

–   ceduto per intero a terzi (con codice tributo da definire e  presentazione di una comunicazione che sarà definita con un provv. dell’Agenzia delle Entrate) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.


Caratteristiche comuni a tutti i crediti sopradescritti

  • per la compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c.53 della L. 244/2007 e di cui all’art.34 della L.388/2000;
  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

[1] Ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.  Il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore in caso di  mancata ottemperanza da parte del venditore, verranno definite dall’ARERA.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

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