Circolare n. 976
Novità del Decreto Milleproroghe – D.L. 198/2022
In data 30.12.2022 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 198/2022 del 29.12.2022).
Tra le novità si segnalano:
- la proroga al 30.06.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
- la proroga della sterilizzazione delle perdite civilistiche (D.L. 23/2020 art. 6) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022;
- la proroga della sospensione degli ammortamenti (D.L. 104/2020 art. 7-bis) all’esercizio in corso al 31.12.2023;
- l’esonero per il 2023 dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (D.L. 119/2018 art. 10-bis) per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- la proroga all’ 01.01.2024 dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (D.Lgs. 127/2015 art. 2 c.6-quater) per i soggetti tenuti all’invio degli stessi al Sistema di Tessera Sanitaria;
- la proroga per il 2023 e il 2024 del contributo per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (DPCM 6.04.2022 art.2 c.1 lett. f-bis).
Alcune novità introdotte dal D.L. 198/2022 del 29.12.2022
Presentazione della Dichiarazione IMU per l’anno 2021 – proroga al 30.06.2023
È stato ulteriormente prorogato al 30.06.2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021.
La proroga interessa anche le dichiarazioni IMU degli enti non commerciali. Ricordiamo che per tali soggetti la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni anno a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta.
Sterilizzazione delle perdite – proroga all’esercizio in corso al 2022
Sono state estese alle perdite emerse nell’esercizio in corso 2022 le disposizioni relative alla “sterilizzazione” delle perdite che prevedono la sospensione di alcuni obblighi normativi stabiliti a protezione del capitale sociale (ex art. 6 del D.L. 23/2020).
Le disposizioni richiamate nella Circolare di Studio n. 951 del 11.04.2022 cui si rinvia, si applicheranno anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.
Nello specifico, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2022:
- in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 senza che quest’ultimo si riduca al di sotto del minimo legale (artt. 2446 c.2 e 2482-bis c. 4 del c.c.), la disposizione posticipa al quinto esercizio successivo (bilancio al 31.12.2027, per coloro che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3
- in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale o azzeramento (artt. 2447, e 2482-ter del c.c.), è consentito all’assemblea di rinviare l’obbligo di ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento alla chiusura del quinto esercizio successivo (bilancio al 31.12.2027, per coloro che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo (bilancio al 31.12.2027, per coloro che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) non operano le cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale delle società di capitali (ex art. 2484 c. 1 n.4 del c.c.) nonché quelle relative alla perdita di capitale sociale delle cooperative (ex art. 2545-duodecies del c.c.).
Le perdite in esame dovranno essere distintamente indicate in Nota Integrativa specificando in appositi prospetti la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Sospensione degli ammortamenti – proroga per l’esercizio in corso al 31.12.2023
Per i soggetti che non adottando i principi contabili internazionali è stata estesa la facoltà di non effettuare fino al 100% gli ammortamenti annui del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato, anche per l’ esercizio in corso al 31.12.2023.
Rimangono valide le disposizioni già previste nella Circolare di Studio n. 951 del 11.04.2022 cui si rinvia.
Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie – proroga per l’anno 2023
Con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato confermato per il periodo di imposta 2023 il divieto di emissione di fatture elettroniche.
Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il sistema tessera sanitaria – differimento al 2024
È stata posticipata all’01.01.2024 (anziché all’01.01.2023), la decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ricordiamo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono già utilizzare in via facoltativa tale modalità.
Contributo per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – proroga per il 2023 e 2024
Per le annualità 2023 e 2024, a fronte dell’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Tale limite è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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Si segnala inoltre che con la conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 176/2022) avvenuta il 17.01.2023, è stato prorogato al 30.09.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
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