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Circolare n. 971 – Ulteriori novità del Decreto “Aiuti-quater” in materia di energia elettrica e gas naturale | Studio Penta

Circolare n. 971

Ulteriori novità del Decreto “Aiuti-quater” in materia di energia elettrica e gas naturale

Il Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 176/2022) ha esteso anche al mese di dicembre i crediti di imposta a favore delle imprese, già previsti per i mesi di ottobre e novembre al fine di compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Sono stati inoltre prorogati:

– al 30.06.2023 i termini per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022;

– al 16.03.2023 i termini per l’invio all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione dell’importo dei crediti maturati nell’anno 2022 da parte dei beneficiari dei crediti, relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

In alternativa alla fruizione dei crediti per l’energia elettrica e il gas naturale disposti per il quarto trimestre 2022, le imprese potranno richiedere la rateizzazione delle bollette per i consumi effettuati dal 01.10.2022 al 31.12.2023.

Credito di imposta energia e gas

Di seguito si riassumono le principali novità sui crediti di imposta energia elettrica e gas naturale introdotte da Decreto Aiuti-quater e si rinvia alla Circolare di Studio n. 964 del 05.10.2022 per l’individuazione dei soggetti, della misura, dell’utilizzo, oltre che alla lori natura fiscale.

Estensioni e Proroghe

  • E’ stato esteso per il mese di dicembre 2022, nella medesima misura prevista per i mesi di ottobre e novembre dal D.L. Aiuti-ter, il credito di imposta istituito:
  • a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica – come definite con decreto del MISE del 21.12.2017 cui si rinvia – a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica;
  • a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale – come definite con decreto del MITE del 21.12.2021 cui si rinvia – a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale;
  • a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia;
  • a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale.
  • Con riferimento ai suddetti crediti e relativamente a quelli del terzo e quarto trimestre 2022 è stato inoltre modificato il termine per il loro utilizzo in compensazione che sarà possibile fino al 30.06.2023 anziché il 31.03.2023.

Ricordiamo che per i crediti di imposta relativi al primo e secondo trimestre 2022, l’utilizzo in compensazione dovrà avvenire entro il 31.12.2022.

  • Tutti coloro che risultano beneficiari dei crediti del terzo e/o del quarto trimestre 2022 hanno l’obbligo di comunicare entro il 16.03.2023 l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Ricordiamo che la comunicazione per le cessioni dei crediti di imposta relativi al primo e secondo trimestre devono essere effettuate entro il 21.12.2022.

Con la Circolare n. 36/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, relativamente al calcolo dei crediti di imposta, che qualora le imprese “non energivore” e “non gasivore” si riforniscano nel 2022 dallo stesso venditore di energia e gas da cui si rifornivano nel 2019,  possono richiedere a quest’ultimo il calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo.

Il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito di imposta spettante.

Rateizzazione delle bollette di energia e gas da parte delle imprese

Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese con utenze collocate in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale, utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, per la sola quota eccedente l’importo medio contabilizzato:

-nel periodo di riferimento compreso tra l’01.01.2021 e il 31.12.2.2021;

-per i consumi effettuati consumi effettuati dal 01.10.2022 al 31.03.2023 (e fatturati entro il 30.09.2023).

Le imprese interessate alla rateizzazione delle bollette dovranno formulare un’istanza ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con prossimo decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo in un’unica soluzione.

L’adesione al piano di rateizzazione per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta in materia di energia elettrica e gas naturale concessi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

E’ prevista per le imprese, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di rateizzare le bollette con un sistema di garanzie SACE.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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