Circolare n. 964
Crediti di imposta in materia di energia elettrica e gas naturale istituiti dal “Decreto Aiuti bis” convertito in legge, e dal “Decreto Aiuti-ter”
Il D.L. 115/2022 (c.d. Decreto“Aiuti -bis”) conv. in L. 142 del 21.09.2022 e il D.L. 144/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-ter”) entrato in vigore il 24.09.2022 hanno prorogato ed ampliato in taluni casi i crediti di imposta a favore delle imprese al fine di compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti di imposta.
Credito di imposta per le imprese energivore
E’ stato prorogato il credito di imposta istituito a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica – come definite con decreto del MISE del 21.12.2017 cui si rinvia – a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica.
D.L. Aiuti-Bis (ex art. 6 c. 1 del D.L. 115/2022) |
D.L. Aiuti-Ter (ex art. 1 c.1, D.L. 144/2022) |
Periodo di riferimento: terzo trimestre 2022 | Periodo di riferimento: ottobre e novembre 2022 |
Soggetti beneficiari: I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.
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Soggetti beneficiari: I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. |
§ Misura del credito: Il credito spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. |
§ Misura del credito: Il credito spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023, cod. tributo “6968”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023, cod. “6983”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale
E’ stato prorogato il credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale – come definite con decreto del MITE del 21.12.2021 cui si rinvia – a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale.
D.L. Aiuti-Bis (ex art. 6 c. 2 del D.L. 115/2022) |
D.L. Aiuti-Ter (ex art. 1 c.2, D.L. 144/2022) |
Periodo di riferimento: terzo trimestre 2022 | Periodo di riferimento: ottobre e novembre 2022 |
§ Misura del credito: Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% della spesa per l’acquisto di gas, consumato nel terzo trimestre 2022, se il prezzo medio di riferimento – 2° trimestre 2022– è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. |
§ Misura del credito: Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, se il prezzo medio di riferimento – 3° trimestre 2022– è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023, cod. tributo “6969”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023, cod. tributo “6984”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
Credito di imposta per le imprese non energivore
È stato prorogato con modifiche, il credito a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia.
D.L. Aiuti-Bis (ex art. 6 c. 3 del D.L. 115/2022) |
D.L. Aiuti-Ter (ex art. 1 c.3, D.L. 144/2022) |
Periodo di riferimento: terzo trimestre 2022 | Periodo di riferimento: ottobre e novembre 2022 |
Soggetti beneficiari: Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. |
Soggetti beneficiari: Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. |
§ Misura del credito: Il credito d’imposta spetta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
§ Misura del credito: Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023 cod. tributo “6970”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023 con cod. tributo “6985”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
È stato prorogato il credito di imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale.
D.L. Aiuti-Bis (ex art. 6 c. 4 del D.L. 115/2022) | D.L. Aiuti-Ter (ex art. 1 c.4, D.L. 144/2022) |
Periodo di riferimento: terzo trimestre 2022 | Periodo di riferimento: ottobre e novembre 2022 |
§ Misura del credito: Il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nel terzo trimestre 2022 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
§ Misura del credito: Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023 cod. tributo “6971”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
§ Utilizzo del credito: – in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023 con cod. tributo “6986”; – ceduto per intero a terzi (con comunicazione da presentare all’agenzia delle entrate entro il 16.02.2023) e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023. |
Caratteristiche comuni a tutti i crediti sopradescritti
- per la compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c.53 della L. 244/2007 e di cui all’art.34 della L.388/2000;
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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