Circolare n. 963

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e alle casse di previdenza e assistenza obbligatorie

E’ stato pubblicato nella G.U. del 24.09.2022 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alla gestione INPS e dei professionisti iscritti alle casse di previdenza e assistenza obbligatorie.

Con la pubblicazione in G.U. il 23.09.2022 del D.L. 144/2022 – c.d. “Decreto Aiuti-ter”,  è stata prevista per i medesimi beneficiari dell’indennità dei 200 euro, un’ulteriore indennità di 150 euro con alcune modifiche ai requisiti per l’accesso.

Indennità una tantum di 200 euro

L’art. 33 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha istituito un’ indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato in G.U. il 24.09.2022, sono state definiti i criteri e le modalità per la concessione di tale indennità.

Soggetti beneficiari

L’indennità è riconosciuta:

  • ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS;
  • ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996.

Requisiti per l’accesso

I soggetti beneficiari dell’indennità:

  • devono aver percepito, nel periodo di imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
  • devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), con partita iva attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  • devono aver effettuato, entro il 18.05.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022;
  • non devono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022

(indennità una tantum ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai co.co.co, ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori stagionali, etc.).

In ordine al requisito reddituale (reddito complessivo non superiore a 35.000 euro) , il Decreto pubblicato lo scorso 24.09.2022 ha precisato che, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (art. 4 c. 2).

Nel caso in cui, in esito ai controlli  per la verifica della spettanza dell’indennità, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

Richiesta e modalità di fruizione

  • Le domande per l’ottenimento dell’indennità devono essere presentate telematicamente all’INPS ovvero alla Cassa di appartenenza, secondo i termini, le modalità e lo schema predisposto dai singoli enti. L’INPS e diverse Casse hanno comunicato la possibilità di presentare l’istanza a partire dal 26.09.2022 e fino al 30.11.2022, salvo esaurimento del fondo stanziato.
  • qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l’istanza dovrà essere presentata all’INPS;
  • l’istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quali il lavoratore dichiari sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di accesso, da copia fotostatica del documento di identità e dalle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità;
  • l’erogazione dell’indennità avverrà in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

Indennità una tantum di 150 euro

L’art. 20 del D.L. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-ter”) ha incrementato di 150 euro l’ indennità già prevista per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al punto precedente.

Fermi tutti gli altri requisiti sopradescritti per l’accesso all’indennità dei 200 euro, l’ulteriore indennità spetta ai soggetti beneficiari che, nel periodo di imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La richiesta per l’ottenimento dell’ulteriore indennità, da riscontrare sulle piattaforme dei singoli enti previdenziali/casse professionali, potrebbe avvenire già con la presentazione dell’istanza per l’indennità dei 200 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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