Circolare n. 961

D.L. n. 73 del 21 Giugno 2022 “Decreto Semplificazioni fiscali 2022” – Ulteriori novità fiscali

Tra le altre novità fiscali del D.L. 73/2022, entrato in vigore il giorno 22.06.2022, si segnalano:  

  • le modifiche a regime del calendario fiscale relativamente al termine di presentazione delle comunicazioni IVA relative al secondo trimestre e della presentazione degli elenchi Instrastat, nonché la modifica delle soglie per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • le modifiche apportate all’ambito di applicazione dell’esterometro a partire dal 01.07.2022;
  • la proroga del reverse charge per determinati settori sino al 31.12.2026;
  • alcune precisazioni in merito all’indennità una tantum di 200 euro.

Si ricorda inoltre che a partire dall’ 01.07.2022, il credito di imposta sulle commissioni POS spetterà nuovamente nella misura del 30%.

Modifiche al calendario fiscale

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. – differimento del termine

È stato differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LI.PE) relative al secondo trimestre (ex art. 21-bis c.1 D.L. 78/2010).

A seguito della modifica apportata, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 settembre di ciascun anno, anziché entro il 16 settembre.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT – differimento del termine

È stata ridefinita la data entro la quale occorre procedere all’invio degli elenchi INTRASTAT.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il 25 del mese successivo (ex art. 50 c. 6-bis del D.L. 331/93).

Imposta di bollo fatture elettroniche – novità in vigore dal 1° gennaio 2023

È stata aumentata da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La seguente tabella riassume le novità in vigore dal 01.01.2023

Periodo di emissione fatture

Soglie per il rinvio del versamento imposta di bollo fatture elettroniche

fino al 31.12.2022

dal 01.01.2023

1° trimestre

> 250 €

> 5.000

≤ 250 €

≤ 5.000

2° trimestre

> 250 €

> 5.000

Sommatoria 1° e  2° trimestre

> 250 €

> 5.000

Sommatoria 1° e  2° trimestre

≤ 250 €

≤ 5.000

3° trimestre e 4° trimestre

qualsiasi importo

qualsiasi importo


Modifica della disciplina in materia di esterometro in vigore dall’ 01.07.2022

Si ricorda che a partire dal 01.07.2022 scatta l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni transfrontaliere mediante il sistema di interscambio (SdI) in formato XML.

Per le modalità e i termini di trasmissione dei dati nel nuovo formato si rinvia alla Circolare di Studio n. 939 del 11.02.2022.

Il Decreto semplificazioni fiscali ha modificato l’ambito di applicazione della nuova comunicazione disponendo che sono escluse dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica, anche le operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Il nuovo regime sanzionatorio per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere decorre dal 01.07.2022 (anziché dal 01.01.2022).

Ai sensi dell’art. 11 c. 2-quater del D.Lgs. 471/97 si applica la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.


Proroga dell’applicazione del reverse charge in determinati settori

Il Decreto semplificazioni ha recepito la Direttiva UE 2022/890 ex artt. 199-bis e 199-ter, che ha prorogato l’adozione del reverse charge sino al 31.12.2026 per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico.

La proroga interessa le seguenti cessioni indicate nell’art.17 c.6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater del DPR 633/72 e in particolare:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 Dir. 2003/87/CE;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Indennità una tantum di 200 euro

Il Decreto semplificazioni fiscali precisa, in merito all’indennità una tantum di 200 euro introdotta dagli artt. 31, 32 e 33 del D.L. 50/2022, che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione del possesso dei requisiti ai fini del riconoscimento del bonus.

Ricordiamo che l’indennità sopramenzionata è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti, in alcuni casi in via automatica, mentre in altri previa presentazione ai propri datori di lavoro di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti, in altri ancora previa presentazione di una domanda da effettuare direttamente attraverso i canali INPS, fino al 31.10.2022.

L’INPS con la Circolare n. 73 del 24.06.2022 ha fornito le istruzioni applicative per i soggetti destinatari dell’indennità, con il messaggio n. 2559 del 24.06.2022 ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione e con il messaggio n. 2580 del 27.06.2022 ha comunicato l’apertura del servizio di presentazione delle domande.

Infine, sono in corso di definizione le misure per i lavoratori autonomi e professionisti ex art. 33 del D.L. 50/2022.


Credito di imposta sulle commissioni bancarie

Con riferimento al credito d’imposta sulle commissioni POS ex art. 22 del D.L. 124/2019, segnaliamo che a partire dall’01.07.2022 la misura del credito spettante è ripristinata al 30% .

Per le commissioni maturate nel periodo dall’ 01.07.2021 al 30.06.2022 il credito d’imposta era pari al 100% delle commissioni.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

 

(+39) 059 342651

 

Modena - Viale Corassori 62

 

Vignola - Via Caselline 633

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

 

13 + 11 =