Circolare n. 959
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2021 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione.
Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 31 ottobre 2022.
Entro tale data deve essere inoltre presentata la Certificazione Unica contente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2021 – Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti:
- Certificazione Unica;
- Modello 770.
Certificazione Unica
Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 16.03.2022, ovvero entro il 31.10.2022 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (Cfr. Circolare Studio n. 945 del 08.03.2022).
Mod. 770/2022 per l’anno 2021
Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti. Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti, sulla base di specifiche disposizioni, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2021, od operazioni di natura finanziaria effettuate nell’anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni.
In pratica sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2021 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.
L’elenco completo dei soggetti obbligati è riportato nelle istruzioni ai modelli.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31 ottobre 2022.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
L’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 prevede sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta.
Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta
L’art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 74/2000, prevede sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000,00 .
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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Entro il 16.03.2023 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022.
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