Circolare n. 957
IMU 2022: novità, termini e modalità di versamento dell’imposta
Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021.
Le novità IMU per l’anno 2022 si riferiscono principalmente ad alcuni casi di esenzione.
La prima rata IMU per l’anno 2022 deve essere versata entro il 16 giugno 2022 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
La Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 deve essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Novità IMU per l’anno 2022
Immobili merce – esenzione IMU
A decorrere dal 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – i c.d. “Immobili merce” – sono esenti dall’IMU finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1 c.751 L.160/2019).
Ricordiamo i principali requisiti per beneficiare dell’agevolazione:
- il bene deve essere di proprietà dell’impresa costruttrice, ossia di un’impresa che per statuto svolge, anche occasionalmente, attività di costruzione di fabbricati per la successiva rivendita. Sono escluse le società immobiliari di compravendita e quelle di mera gestione;
- i fabbricati, costruiti o ristrutturati e rimasti invenduti non devono essere locati e nemmeno utilizzati, anche temporaneamente dall’impresa costruttrice;
- è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU al comune sul cui territorio insistono gli immobili, dove segnalare la condizione di esenzione.
Immobili Cat. D/3- esenzione IMU
Anche per l’anno 2022 non è dovuta l’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 co. 3 del D.L. 104/2020).
E’ richiesta anche in questo caso la presentazione della dichiarazione IMU al comune sul cui territorio insistono gli immobili.
Abitazione principale – esenzione IMU (limitazione)
Il MEF ha reso alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’art. 5-decies del D.L. 146/2021 in materia di esenzione IMU per l’abitazione principale.
A partire dal 2022, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
La scelta dovrà essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione Imu al comune in cui è ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale.
Pensionati esteri con immobili in Italia – riduzione IMU
Limitatamente all’anno 2022, è stata prevista la riduzione d’imposta al 37,5% (ex. art. 1 c. 743, L. 234/2021) per i soggetti:
- non residenti nel territorio dello Stato;
- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
- proprietari di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Si ricorda che nel 2021 era prevista la riduzione d’imposta nella misura del 50%.
E’ richiesta anche in questo caso la presentazione della dichiarazione IMU al comune sul cui territorio insiste l’immobile.
Termini di versamento
L’imposta IMU deve essere versata in due rate:
- la prima entro il 16 giugno di ogni anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- la seconda entro il 16 dicembre di ogni anno a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell’anno di imposizione.
Determinazione della prima rata scadente il 16.06.2022
Per l’anno 2022, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2021 mentre, in sede di saldo, si provvederà a conguagliare la differenza sulla base delle aliquote stabilite dai Comuni.
Modalità di versamento
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24 cartaceo o in via telematica;
- il bollettino postale.
Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
Dichiarazione IMU per l’anno 2021 – Termine di presentazione 30 giugno 2022
La dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 1 commi 769 e 770 della L. 160/2019.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
Ultime Circolari
Circolare n. 987- Dichiarazione annuale Iva 2023 relativa all’anno 2022
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2023 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.
Il versamento dell’Iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023.
Circolare n. 986 – Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali e Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2022 – Modello CUPE
Entro il 16.03.2023 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.
Entro il 16.03.2023 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022.
Circolare n. 985 – Certificazione Unica “CU 2023”
Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2022 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 16.03.2023.
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