Circolare n. 956
Autodichiarazione degli aiuti di Stato per l’emergenza Covid19: modalità e termini di presentazione
Sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato che i soggetti beneficiari dovranno presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30.06.2022, al fine di monitorare il rispetto dei massimali. Sono state inoltre definite le modalità di riversamento volontario degli aiuti ricevuti nel caso di superamento dei massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 .
Autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza da Covid-19
I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del c.d. Temporary Framework[1], dovranno presentare una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestare che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti fino al 30.06.2022 non ha superato i massimali stabiliti per le rispettive sezioni (art. 1, co.14-15 del D.L. 41/2021).
Con il Provv. n. 143438 del 27.04.2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché le modalità di restituzione volontaria degli aiuti, nel caso di superamento dei massimali previsti.
- Aiuti da comunicare
L’autodichiarazione prevista con decreto del MEF dell’11.12.2021 è finalizzata al monitoraggio di un numero definito e ben preciso di aiuti. In particolare, si tratta di quelli previsti all’art. 1 c. 13 del D.L. 41/2021 riportati nel quadro A del modello di Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio a cui si rinvia, ricevuti fino al 30.06.2022.
- Modalità e termini di presentazione
L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- entro il 30.06.2022;
- in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Ag. delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi dell’art. 5 co. 1-9 del D.L. 41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata:
- entro il 30.06.2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
In quest’ultimo caso, i contribuenti che hanno beneficiato di altri aiuti tra quelli elencati all’art.1 del D.L. 41/2021 devono presentare:
- una prima dichiarazione entro il 30.06.2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.06.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
Presentazione facoltativa dell’autodichiarazione
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia già stata resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti ex art. 1 c.13 del D.L. 41/2021 (come ad esempio l’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo) per i quali il modello includeva la dichiarazione sostitutiva, la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art.1 del D.L. 41/2021.
La dichiarazione va comunque presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Superamento dei massimali previsti nelle Sez. 3.1 e 3.12
Nell’autodichiarazione vanno indicati eventuali importi eccedenti i massimali previsti per le Sezioni 3.1 e 3.12, che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali maggiorando le somme degli interessi da recupero.
Il riversamento volontario deve essere effettuato con modello F24 utilizzando appositi codici tributo di prossima emanazione. Per tali somme è vietata la compensazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si compone dei quadri:
– A: “Elenco degli aiuti ricevuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”
– B: “Elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unico”;
– C: “Elenco dei comuni”;
– D: “Aiuti allocati nelle Sez. 3.1 e 3.12 e aiuti da riversare”;
è resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 con effetti anche penali in ipotesi di dichiarazioni mendaci.
[1] Comunicazione della commissione europea del 19.03.2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 e successive modificazioni”.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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