Circolare n. 954
Crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il D.L. 17/2022 conv. in L. 34 del 27.04.2022 e il D.L. 21/2022 hanno introdotto e prorogato dei crediti di imposta a favore delle imprese al fine di compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale. Sono stati inoltre istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti di imposta.
Credito di imposta per le imprese energivore
E’ stato riconosciuto anche per il secondo trimestre 2022 il credito di imposta introdotto dal D.L. 4/2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica – come definite con decreto del MISE del 21.12.2017 cui si rinvia- a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica.
Primo trimestre 2022 art. 15 del D.L. 4/2022 |
Secondo trimestre 2022 art. 4 del D.L. 17/2022 |
Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento dei costi per KWh della componente energia elettrica, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. Misura del credito Il credito spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Modalità di fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici utilizzando il codice tributo “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. (Ris.13/E del 21.03.2022) |
Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. Misura del credito Il credito spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Modalità di fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici utilizzando il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”. Ris. 18/E del 14.04.2022 |
Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale
E’ stato riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite con decreto del MITE del 21.12.2021 cui si rinvia, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale (ex art. 5 del D.L. 17/2022).
- Misura del credito
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% della spesa per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2022, se il prezzo medio di riferimento del periodo è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
- Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici utilizzando il codice tributo “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”. Ris. 18/E del 14.04.2022
Credito di imposta per le imprese non energivore
E’ stato riconosciuto a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia (ex art. 3 del D.L. 21/2022).
- Misura del credito
Il credito d’imposta spetta nella misura del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici utilizzando il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. Ris. 18/E del 14.04.2022
Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
E’ stato riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale (ex art. 4 del D.L. 21/2022).
- Misura del credito
Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nel secondo trimestre 2022 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici utilizzando il codice tributo “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21”. Ris. 18/E del 14.04.2022
Caratteristiche comuni a tutti i crediti sopradescritti
- possono essere utilizzati in compensazione ovvero ceduti per intero a terzi entro il 31.12.2022;
- per la compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c.53 della L. 244/2007 e di cui all’art.34 della L.388/2000
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
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