Circolare n. 953

 

D.L. n. 36 del 30 Aprile 2022 “Ulteriori misure per l’attuazione del PNRR” – Novità fiscali   

Tra principali novità del D.L. 36/2022, entrato in vigore il giorno 01.05.2022, si segnalano: l’ estensione dell’obbligo di fattura elettronica a partire dall’1° luglio 2022 per i soggetti in regime forfettario, in regime di vantaggio e per le ASD nonchè l’anticipazione al 30.06.2022 dell’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione da parte degli esercenti di pagamenti elettronici.

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica

E’ stato esteso a partire dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica ai soggetti che nell’anno precedente – anno 2021- hanno conseguito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.

È stato inoltre disposto che a partire dal 1° gennaio 2024 tale obbligo si estenderà a tutti i restanti soggetti.

Soggetti interessati

Il nuovo obbligo riguarderà:

  • i soggetti passivi in regime di vantaggio ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011:
  • i soggetti passivi in regime forfettario ex art. 1 commi da 54 a 89, della L. 190/2014;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 12 della L. 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni di cui all’art. 6, c.2 del D.Lgs. 471/97 non si applicheranno ai nuovi soggetti obbligati per il terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre) se la fattura elettronica verrà emessa entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Adempimenti conseguenti al nuovo obbligo

Conservazione e consultazione delle fatture elettroniche

L’emissione di fatture in formato elettronico comporterà la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse secondo quanto disposto dall’art. 39 del DPR 633/72; i soggetti potranno aderire al servizio gratuito di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno della propria area riservata “Fatture e Corrispettivi”.

Inoltre, previa adesione, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione le fatture elettroniche emesse e ricevute.

Operazioni con l’estero

Per tutti i soggetti obbligati alla fattura elettronica che effettuano operazioni con controparti non stabilite in Italia, si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022, a seguito dell’abolizione della comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro), scatta l’obbligo di trasmissione dei dati utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SdI).

Si rinvia alla Circolare di Studio n. 939 del 11.02.2022 per ulteriori approfondimenti.


 

Sanzione per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

È stata anticipata al 30.06.2022 (anziché al 01.01.2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici di qualsiasi importo. Nello specifico, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno obbligati a decorrere dal 30.06.2022 ad accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Regime sanzionatorio

Per le violazioni in oggetto è prevista una sanzione amministrativa dell’importo fisso di 30 euro per ciascuna transazione, aumentata di un ammontare variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento (ex art. 15 c.4-bis del D.L. 179/2012).

Si applicano inoltre le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981(modifiche al sistema penale) con espressa esclusione di quanto previsto in materia di pagamenti in misura ridotta (art.16, L. 698/1981).[1]

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

[1] L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n.689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

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