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Circolare n. 950- Legge di Bilancio 2022 – Crediti di imposta per investimenti in beni strumentali per imprese e professionisti | Studio Penta

Circolare n. 950

Legge di Bilancio 2022- Crediti di imposta per investimenti in beni strumentali per imprese e professionisti

La Legge di bilancio 2022 (L. 234 del 30.12.2021) ha prorogato e introdotto alcune novità in merito ai crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.

Il decreto “Milleproroghe” (D.L.228/2021) ha prorogato al 31.12.2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali ordinati entro il 31.12.2021

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali – disposizioni comuni

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune novità in merito ai crediti di imposta “generali” e “industria 4.0” per gli investimenti in beni strumentali nuovi, acquisiti sia in proprietà che tramite contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Detti crediti di imposta introdotti e disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021(L.178/2020) all’art.1 commi dal 1051 a 1063 ed oggetto della Circolare di Studio n. 874 del 15.01.2021, spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, mentre non spettano alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità aziendale ovvero sottoposte a sanzioni interdittive ex art. 9, c.2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Dal beneficio, rimangono esclusi gli investimenti in:

  • autoveicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c.1 del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, ecc);
  • beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni compresi in specifici gruppi di cui all’allegato 3 della L. n. 208/2015 appartenenti alle industrie manifatturiere alimentari, dell’energia elettrica, gas, acqua, trasporti e telecomunicazioni;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa.

La spettanza dell’agevolazione:

  • richiede l’indicazione in fattura dell’espresso riferimento alla normativa in esame: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge n. 178/2020”;
  • è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

È prevista la decadenza dall’agevolazione, per le cessioni effettuate entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel Modello F24.

Ai fini della compensazione del credito spettante, non si applicano: il limite pari a 2 milioni di euro annui, di cui art. 34, L. n. 388/2000[1]; il limite pari a 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. Redditi (art. 1 c. 53, L. n. 244/2007); il divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

I codici tributo da utilizzare per le compensazioni sono i seguenti:

Tipologia di bene Codice tributo

Sez Erario

Anno di riferimento da indicare Quote annuali di compensazione
Beni materiali/immateriali ordinari 6935 Anno di entrata in funzione 3
Beni materiali 4.0

(All. A L.232/2016)

6936 Anno di interconnessione 3
Beni immateriali 4.0

(All. B L.232/2016)

6937 Anno di interconnessione 3

I crediti di imposta in beni strumentali nuovi non concorrono e alla formazione del reddito ai fini IRPEF IRES ed IRAP e non rilevano ai fini degli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il loro cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Si ricorda inoltre che è disponibile il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali ed immateriali nuovi compresi negli allegati A e B della L.232/2016 che potrà essere trasmesso al MISE entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare di Studio n. 930 del 17.12.2021.


Credito d’imposta “generale” per gli investimenti in beni materiali e immateriali

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi, che non rientrano tra i beni “Industria 4.0” non è stato oggetto di proroghe. Si ricorda che il credito di imposta spetta:

  • a decorrere dall’ 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto);
  • per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiale o immateriali;
  • nella misura del 6%.

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a 2 milioni di euro per i beni materiali ed 1 milione di euro per i beni immateriali.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene e ripartito in 3 quote annuali di pari importo (1/3 all’anno).

Il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali spetta anche agli esercenti arti e professioni.

  • Credito d’imposta per investimenti in beni materiali industria 4.0

Il credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali nuovi compresi nell’ Allegato A, Legge n. 232/2016, è stato prorogato fino al 2025 in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti e del periodo di investimento.

Importo investimento Credito di imposta beni materiali 4.0 (All. A)
01.01.2022- 31.12.2022

(ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto)

01.01.2023- 31.12.2025

(ovvero entro il 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto)

Fino a 2,5 milioni di euro 40% 20%
Superiore a 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro 20% 10%
Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 10% 5%

Il limite massimo di investimenti dovrebbe applicarsi cumulativamente nei tre anni 2023-2025.


Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali industria 4.0

Il credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni immateriali nuovi compresi nell’ Allegato B, Legge n. 232/2016 è stato prorogato fino al 2025 in misura differenziata a seconda del periodo di investimento.

Importo investimento Credito di imposta beni immateriali 4.0 (All. B)
16.11.2020- 31.12.2023

(ovvero entro il 30.06.2024 a condizione che entro il 31.12.2023 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto)

01.01.2024- 31.12.2024

(ovvero entro il 30.06.2025 a condizione che entro il 31.12.2024 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto)

01.01.2025- 31.12.2025

(ovvero entro il 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto)

Fino a 1 milione di euro 20% 15% 10%

Rimangono agevolabili anche le spese sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I crediti d’imposta per investimenti in beni industria 4.0 sia materiali che immateriali:

  • sono utilizzabili a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni, in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per il loro godimento è richiesta una perizia asseverata/attestato di certificazione da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore ad 000, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
  • ai soli fini informativi, la norma ne prevede la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e termini di cui si è detto.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali – Modifiche introdotte dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021)

Con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi “generali” e “industria 4.0”, disciplinati dalla Legge di bilancio 2021 (L.178/2020), il credito di imposta per il periodo 2021 spettava a condizione che l’investimento del bene strumentale venisse effettuato entro il 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022 qualora, entro 31.12.2021, sia stato accettato l’ordine dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il decreto Milleproroghe convertito, è intervenuto sui beni prenotati nel 2021, prorogando il termine per l’effettuazione degli investimenti al 31.12.2022 (anziché 30.06.2022). Restano confermate le altre condizioni:

  • l’accettazione dell’ordine da parte del venditore;
  • il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene entro il 31.12.2021.

[1] Per effetto dell’art.1 c. 72 della L.234/2021 è stata modificata la soglia di compensazione di cui alll’art.34 della L.388/2000. A decorrere dal 2022 opera, a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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