Circolare n. 947

Dichiarazione annuale Iva 2022 relativa all’anno 2021

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2022 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022.

Il versamento dell’Iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2022

Dichiarazione annuale Iva 2022 relativa all’anno 2021

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Iva relativa all’anno 2021 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).

Tra le novità si segnalano:

  • nel quadro VO, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni – Art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331 del 1993” al fine di recepire la nuova disciplina per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi verso consumatori finali e dunque la possibilità di esercitare l’opzione (VO10) o la revoca (VO11) dell’applicazione dell’imposta nello stato membro di destinazione dei beni, al di sotto della soglia complessiva di 10.000 euro.

È stato inoltre previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies del D.P.R. 633/72 (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) nei confronti di committenti privati UE diversi dall’Italia, di comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione in precedenza esercitata (applicazione dell’I.V.A. nello stato membro di residenza del committente);

  • nel quadro VX, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 1, c. 72 della Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021) che ha elevato il limite di compensazione/rimborso a 2 milioni di euro per la generalità dei soggetti, è stato eliminato il campo 6 del rigo VX4 riservato ai subappaltatori che godevano di un diverso limite annuo (1 milione) per la compensazione;
  • nel quadro VF, in relazione ai dati per il calcolo del pro-rata sono stati introdotti al rigo VF34 due campi da compilare in relazione alle vendite a distanza con l’intervento di interfacce elettroniche (campo 7) e per le cessioni di vaccini e strumentazione diagnostica per Covid-19.

Versamento del saldo Iva 2021

Il versamento del saldo Iva 2021 (di importo superiore a 10,33 euro) va effettuato entro il 16.03.2022 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale. Nel dettaglio:

VERSAMENTO SALDO IVA 2021

entro il 16.03.2022

 

entro il 30.06.2022

 

entro il 30.07.2022

(ovvero il 22/08/2022 cadendo sia il 30/07 che il 20/08 in giorni festivi)

unica soluzione forma rateale
(max 9 rate)
unica soluzione forma rateale
(max 6 rate)
unica soluzione forma rateale
(max 5 rate)
 

prima rata entro il 16.03.2022, rate successive entro il 16 di ogni mese

+ interessi di rateazione mensili dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese

importo dovuto + maggiorazione dell’1,60% importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%;
prima rata entro il 30.06.2022,

 

rate successive entro il 16 di ogni mese

+ interessi di rateazione mensili 0,33% per ogni mese o frazione di mese

importo dovuto maggiorato dell’1,60%

+ ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%

importo dovuto maggiorato dell’1,60%

+ ulteriore maggiorazione dell’ 0,40% ;
prima rata entro il 30.07.2022(ovvero il 20.08.2022 cadendo sia il 30/07 che il 20/08 in giorni festivi),

rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi mensili 0,33% per ogni mese o frazione di mese.

In ogni caso il versamento rateale del saldo IVA deve necessariamente concludersi nel mese di novembre.

I contribuenti trimestrali per opzione sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%. I trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, hanno versato l’Iva relativa al 4° trimestre 2021 entro il 16 febbraio 2022.

In presenza di Modelli F24 contenenti compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


Compensazione

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:

  • può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel;
  • comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Il visto non è necessario, fino a 50.000 euro:

  • per le start up innovative (ex art.25 del D.L. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
  • per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale (livello di affidabilità pari a 8 per l’anno 2020, ovvero media di almeno 8,5 per il biennio 2019/2020).

Per l’anno di imposta 2021 in via transitoria, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 a regime, il limite massimo di utilizzo dei crediti in compensazione/rimborsabili è stato elevato a 2.000.000,00 di Euro per tutti i contribuenti (L. 234/2021 c.d. Legge di Bilancio 2022).

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore ad euro 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fatte salve limitate fattispecie.


Rimborsi

L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:

  • l’innalzamento ad Euro 30.000,00 dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”[1];
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali 1;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.


“Società di comodo” (o “non operative”)

In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo”) richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.

Si ricorda che ai sensi del D.L. 138/2011 sono considerate “società non operative” anche le società in perdita sistematica.

Inoltre, è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo nel 2019/20/21;
  • società che nel triennio 2019-2021 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.

Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.

Gli enti o le società operative che intendono chiedere il rimborso dell’IVA sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo. La dichiarazione è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

[1] Soglie che passano ad Euro 50.000,00 per i soggetti ISA che possono beneficare del regime premiale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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