Circolare n. 945

Certificazione Unica “CU 2022”

 

Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2021 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 16.03.2022.

Certificazione Unica “CU 2022”

Sono tenuti alla compilazione e all’invio della certificazione “CU 2022” i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali ad es., redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, nonché contributi previdenziali ed assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e redditi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Sono inoltre tenuti anche soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo a contribuenti rientranti in regimi agevolati.

Devono presentare la Certificazione Unica anche tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali comunicheranno i dati relativi al personale assicurato.

La Certificazione Unica 2022 si compone di:

  • un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 3.2022;
  • un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 3.2022.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2022, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.

Tra le principali novità si segnalano:

  • il riconoscimento del regime fiscale delle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta;
  • alcune modifiche relative alla scelta di destinazione del cinque e del due per mille dell’Irpef;
  • la possibilità, anche per i “vecchi” lavoratori impatriati, di estendere, al ricorrere di determinate condizioni, il beneficio per ulteriori cinque anni di imposta;
  • gli ulteriori versamenti sospesi per i sostituti d’imposta che operano nel settore dello sport;
  • il riconoscimento del “trattamento integrativo alla retribuzione” per l’intero periodo di imposta 2021 e l’abolizione della c.d. “clausola di salvaguardia”;
  • la non imponibilità della liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la predisposizione ed invio della “Certificazione Unica 2022” dei redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi corrisposti nel corso dell’anno 2021, e per il successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2022.

A tal fine si chiede di fornire allo Studio entro il prossimo 10 marzo 2022, per ciascun percipiente, i seguenti dati e documenti:

  • i dati anagrafici
  • tipologia del compenso corrisposto
  • i dati previdenziali
  • copia delle fatture/ricevute pagate nell’anno 2021
  • copia dei modelli F24 di pagamento delle ritenute

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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