Circolare n. 939
Esterometro e nuovi obblighi relativi alle operazioni transfrontaliere – Novità 2022
La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha stabilito che a partire dal 1° Luglio 2022 scatta l’obbligo per i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica (mediante lo SdI) dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – c.d. operazioni transfrontaliere.
A partire dal 1° Luglio 2022 è pertanto abolito l’esterometro.
Esterometro e nuovi obblighi relativi alle operazioni transfrontaliere – Novità 2022
Con la legge di conversione del D.L. n. 146/2021, le regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano dal 1° luglio 2022, fino a quella data, in via facoltativa, sono state previste due modalità alternative.
Si ricorda che restano escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure una fattura elettronica.
-
Operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022
Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Fino al 30 giugno 2022 restano valide le specifiche tecniche come aggiornate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 374343/2021 del 23.12.2021 che prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
- la prima modalità (“standard”) consiste nella predisposizione e invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento (c.d. Esterometro), da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Nella tabella seguente si riepilogano le scadenze relative al primo semestre 2022.
Periodo d’imposta | Scadenza della comunicazione |
I TRIMESTRE 2022 | 02.05.2022 |
II TRIMESTRE 2022 | 22.08.2022 |
- la seconda modalità (“alternativa”) – che permette già da ora di non assolvere l’obbligo di invio dell’Esterometro – prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un’autofattura in formato elettronico (formato XML), da trasmettere allo SDI.
Per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18, TD19 e TD20 da trasmettere al Sistema di Interscambio (SDI) a seconda della tipologia dell’operazione.
Per quanto riguarda i termini di trasmissione, essi risultano essere differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le operazioni attive la trasmissione è effettuata entro i termini ordinari di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le operazioni passive la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).
Codici “Tipo documento”
TD17 “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” |
Il soggetto residente in Italia che riceve una fattura per prestazioni di servizi da un fornitore estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta, utilizzando il TD17. |
TD18 “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari” | Il soggetto residente in Italia che riceve una fattura per l’acquisto di beni da un fornitore residente in altro paese UE deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta, utilizzando il TD18. |
TD19 “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/72”
|
Il soggetto residente o stabilito in Italia che riceve una fattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia da un fornitore estero o nel caso di acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (sino all’obbligatorietà della fatturazione elettronica), deve integrare il documento ricevuto (nel caso di fornitore intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di fornitore extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta, utilizzando il TD19. Il TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA. |
TD20 “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)”
|
La tipologia TD20 si utilizza nel caso di omessa fattura da parte del “cedente-prestatore” o di ricezione di una fattura irregolare oppure anche nel caso in cui un soggetto passivo italiano effettua un acquisto intracomunitario e non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, oppure riceve una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale. |
-
Operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere mediante autofattura in formato XML utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SdI), da effettuare secondo la modalità “alternativa” indicata al punto 2) del precedente paragrafo.
Tale obbligo determina l’abolizione del c.d. Esterometro a partire dalla stessa data.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
Anni di esperienza
Clienti Soddisfatti
Dottori Commercialisti
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!