Circolare n. 935
In vigore dal 1° gennaio 2022:
– tasso di interesse legale al 1,25%
– nuovo limite all’uso dei contanti
Con decreto del MEF è stato innalzato all’ 1,25% la misura del tasso di interesse legale per l’anno 2022.
Inoltre, a partire dal prossimo 1° gennaio, entrerà in vigore la nuova soglia prevista per i trasferimenti di denaro contante: il limite è stato fissato ad euro 999,99 .
Tasso di interesse legale per l’anno 2022
È stato pubblicato in G.U. il Decreto del MEF del 13.12.2021 che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c.; l’attuale tasso di interesse legale pari allo 0,01%, è stato innalzato all’1,25% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2022.
Nuova soglia per l’utilizzo del denaro contante
A partire dal 1° gennaio 2022, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), sarà consentito nel limite di 999,99 euro (anziché nel limite attuale di 1.999,99 euro), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 del D.L. 124/2019.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, pertanto, dovrà essere effettuato obbligatoriamente attraverso strumenti tracciati.
Sanzioni
Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 (a partire dall’1.1.2022) a 50.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà dunque fissato ad 1.000,00 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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