Circolare n. 934
D.L. 221 del 24 dicembre 2021 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 del 29 dicembre 2021 – Ulteriore estensione dell’uso del Green Pass rafforzato
Il D.L. 221/2021, pubblicato il 24 dicembre 2021 è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Tra le altre novità si segnalano: la proroga dello stato di emergenza fino al 31.03.2022 , la riduzione a sei mesi della validità del Green Pass e ulteriori misure per il il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
In data 29.12.2021, sono state varate dal Consiglio dei Ministri nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato che entreranno in vigore a partire dal 10.01.2022.
Proroga dello stato di emergenza
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del Covid-19, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
Per effetto di tale disposizione sono altresì prorogate fino a tale data, tra le altre, le semplificazioni in materia di organi collegiali di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020. In particolare è prevista la possibilità per le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità purché siano identificati con certezza i partecipanti e fornita un’adeguata pubblicità delle sedute ove prevista, secondo modalità individuate da ciascun ente.
Durata del Green Pass
A partire dall’ 01.02.2022, le certificazioni verdi Covid-19, i c.d. Green Pass, avranno una validità di sei mesi (anziché di 9 mesi), a far data dal completamento del ciclo vaccinale ovvero a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione
Dal 25.12.2021 e fino al 31.01.2022 è obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’aperto, anche in zona bianca.
- Obbligo di mascherine di tipo FFP2
- dal 25.12.2021 al 31.03.2022 è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, cinematografiche e da concerto, nei locali di intrattenimento, musica dal vivo e assimilati nonché in occasione di eventi e competizioni sportive.
Nei suddetti luoghi è inoltre vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
- dal 25.12.2021 al 31.03.2022 l’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 è obbligatorio anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di cui all’art. 9-quater del D.L. 52/2021.
Feste e concerti
Dal 25.12.2021 al 31.01.2022 sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Estensione dell’uso del Green Pass rafforzato
Con il termine Green Pass rafforzato o Super Green Pass si intendono le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai sensi dell’art.9, c.2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021, pertanto rilasciate in presenza di una delle seguenti condizioni:
lett. a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
lett. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
lett. c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Il presente decreto ha esteso l’obbligo del Green Pass rafforzato[1] per l’accesso a determinati servizi ed attività di seguito riepilogati:
dal 25.12.2021 e fino al 31.03.2022 |
§ per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione. |
dal 10.01.2022 e fino al 31.03.2022 |
§ musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; § piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; § centri termali, parchi tematici e di divertimento; § centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; § attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; § corsi di formazione privati se svolti in presenza. |
Ulteriore estensione dell’uso del Green Pass rafforzato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 29.12.2021, con Decreto Legge in corso di pubblicazione in G.U., nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato.
A partire dal 10.01.2022 e fino al 31.03.2022 l’uso del Green Pass rafforzato si amplia alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Le disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
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