Circolare n. 933

ACE  innovativa 2021 – Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito di imposta

Credito di imposta per la sanificazione e acquisto DPI – stabilita la misura percentuale del credito d’imposta

 

Per poter usufruire della nuova ACE denominata ACE innovativa 2021 sotto forma di credito di imposta è necessario presentare preventivamente una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con apposito provvedimento sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per l’eventuale cessione del credito.

Con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI verrà riconosciuto integralmente.

 Ace innovativa

Con Provv. 238235/2021, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per la fruizione del credito di imposta ACE.

Ricordiamo che l’ACE innovativa (o c.d. “Super ACE”), già oggetto della Circolare di Studio n. 910 del 10.06.2021, è stata introdotta dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni- bis) art. 19 commi da 2 a 7, e consente in via transitoria di agevolare con un coefficiente di remunerazione del 15% gli incrementi di Patrimonio netto registrati nel 2021.

  • Modalità di fruizione della nuova ACE

La nuova ACE, oltre alla deduzione dal reddito può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito di imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF/IRES di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR, del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

Il credito d’imposta può essere alternativamente:

  1. utilizzato in compensazione tramite F24, ex art 17 D.Lgs. 241/97 senza limiti di importo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio;
  2. chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito di imposta va indicato;
  3. ceduto a terzi.

Per avvalersi del credito di imposta, è necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche. La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal beneficiario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un soggetto incaricato.

La Comunicazione ACE poteva essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ovvero per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta.

La comunicazione può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate.

Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento ovvero il diniego del credito di imposta.

Con Ris. 70/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6955 denominato “Credito di imposta ACE – art. 19 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73” ai fini dell’utilizzo del credito di imposta in compensazione con Mod. F24 telematico.

  • Cessione del credito a terzi

La comunicazione di cessione del credito di imposta deve essere presentata dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di cessione può avvenire dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente, ossia dopo che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato al cedente il riconoscimento del credito.

Il cessionario previa accettazione del credito ceduto, potrà utilizzare il credito di imposta ovvero cederlo nuovamente ad altri soggetti.

  • Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate
In capo al beneficiario originario In capo ai cessionari

–       esistenza dei presupposti e delle condizioni per usufruire dell’agevolazione;

–       corretta determinazione dell’ammontare;

–       corretto utilizzo del credito.

Se viene riscontrata l’insussistenza dei requisiti, l’Agenzia procederà al recupero del credito.

 

–       Regolarità nell’utilizzo del credito e dell’ammontare ricevuto in sede di cessione.

 

Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

L’Agenzia delle Entrate, con Provv. 309145/2021, ha comunicato che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI, disciplinato dall’art. 32 del D.L. 73/2021 e risultante dalla comunicazione validamente presentata all’Agenzia delle Entrate, verrà riconosciuto integralmente.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il suddetto credito di imposta, già oggetto delle Circolari di Studio n. 915 del 13.07.2021 e n. 921 del 09.09.2021,  è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e l’istanza per il riconoscimento del suddetto credito doveva essere presentata entro il 04.11.2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

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