Circolare n. 932

Contributo a fondo perduto perequativo D.L. 73/2021 -Istanze da presentare entro il 28.12.2021

 

L’Agenzia delle Entrate ha definito con provvedimento, il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto c.d. perequativo. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 28.12.2021.

Contributo a fondo perduto perequativo – caratteristiche generali

Con Provv. 336196/2021 del 29.11.2021, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole di erogazione nonché le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo introdotto dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni- bis) all’art. 1 commi da 16 a 27, al fine di sostenere i soggetti con peggioramento economico a causa dell’emergenza da Coronavirus, già oggetto della Circolare di Studio n. 907 del 01.06.2021.

  • Condizioni per l’ottenimento

Per ottenere l’erogazione del contributo è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

  • aver presentato entro il 30.09.2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31.12.2020.

La dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31.12.2019 (periodo precedente) è validamente presentata se trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione e comunque non oltre il 30.09.2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2019, il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi era stato prorogato al 10.12.2020).

Il contributo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini. Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi di imposta 2019 e 2020 presentate oltre il 30.09.2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021.

  • peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 12.2020 almeno del 30%[1] rispetto all’ammontare del risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019.

Per la determinazione del risultato economico d’esercizio relativi agli anni 2020 e 2019, occorre fare riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi indicati nell’allegato A del Provv. 227357/2021 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3795977/ENTRATE_Allegato+A_Campi+delle+dichiarazioni+_+CFP+perequativo.pdf/279fe7fe-a118-96c7-9b82-59ee7705bd01

  • Misura del contributo

Verificata la presenza di una differenza pari ad almeno il 30% tra i due periodi, occorre diminuire l’ importo di detta differenza dell’importo dei contributi a fondo perduto ottenuti alla data della presentazione dell’istanza. Come a suo tempo indicato, dovranno perciò essere considerati in diminuzione, se percepiti, i seguenti contributi:

Contributi a fondo perduto Riferimenti
1)   Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19;

Art. 25 del D.L. 34/2020

Cfr. Comunicazione di studio del 12.06.2020

2)   Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Agosto per le attività economiche e commerciali nei centri storici e per i Comuni montani;

art. 59 e 60 del D.L. 104/2020

Cfr. Circolare di studio n. 852 del 16.09.2020

3)   Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Ristori, per soggetti che svolgono attività prevalente nei settori dell’allegato 1, dell’allegato 2 e nell’allegato 4.

art. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 137/2020

Cfr. Circolare di studio n. 859 del 4.11.2020

4)   Contributo a fondo perduto per le attività dei servizi di ristorazione di cui all’allegato 1. art. 2 del D.L. 172/2020
5)   Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Sostegni per i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19

art. 1 del D.L. 41/2021

Cfr. Circolare di studio n.896 del 25.03.2021

6)   Contributo a fondo perduto automatico istituito dal Decreto Sostegni-bis

art. 1 commi dall’1 al 3 e commi dal 5 al 13 del presente D.L. 73/2021

Cfr. Circolare di Studio n. 907 del 01.06.2021

7)   Contributo a fondo perduto alternativo istituito dal Decreto Sostegni-bis

art. 1 commi dall’1 al 3 e commi dal 5 al 13 del presente D.L. 73/2021

Cfr. Circolare di Studio n.914 del 06.07.2021

Qualora l’importo complessivo dei predetti contributi risulti pari o superiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (calcolato come differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

L’importo del contributo perequativo è determinato applicando alla differenza calcolata e diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti, una diversa percentuale [2] come segue:

Ricavi/compensi del 2019 % di sostegno
Fino a 100 mila euro 30%
Da 100 mila a 400 mila euro 20%
Da 400 mila a 1 milione euro 15%
Da 1 milione a 5 milioni di euro 10%
Da 5 milioni a 10 milioni di euro 5%

Ricordiamo che il contributo in esame non può essere di importo superiore a 150.000,00 Euro, mentre non è previsto un importo minimo.

  • Modalità di fruizione

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la scelta relativa all’erogazione del contributo, che potrà avvenire mediante accredito sul conto corrente del beneficiario ovvero per la sua totalità, sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24. Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

Con Ris. 73/E del 16.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6957” denominato “Contributo a fondo perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 c. 16, D.L. n. 73 del 2021”, per l’utilizzo in compensazione del contributo, tramite Mod. F24.

Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 31 c.1 del D.L. 78/2010, di cui all’art. 34 della L.388/2000 e di cui all’art. 1 c. 53 della L.244/2007.


 

 

Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo:

  • dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 28.12.2021.
  • deve essere presentata in modalità elettronica e trasmessa mediante i canali telematici dell’Agenzia dell’Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi;
  • può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario delegato. La delega all’intermediario può essere conferita anche per la sola trasmissione.

Il contributo perequativo è un aiuto di Stato, classificabile nella Sezione 3.1 o 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”. Per tale ragione, il richiedente è tenuto a rilasciare in sede di presentazione dell’istanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti alla Sez.3.1 e 3.12.

Si ricorda che, la percezione del contributo, in tutto o in parte non spettante, è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/97; in caso di indebita percezione, troveranno altresì applicazione gli artt. 316-ter e 322-ter del codice penale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

[1] Percentuale stabilita all’art.1 del Decreto del MEF del 12.11.2021

[2] Percentuali stabilite all’art.2 del Decreto del MEF del 12.11.2021

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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