Circolare n. 927

IMU

Pagamento della seconda rata dell’imposta dovuta a saldo per il 2021 – Scadenza 16 Dicembre 2021

Entro il 16 Dicembre 2021 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021.

Novità e casi di esonero in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021.

Pagamento della seconda rata a saldo per il 2021

Entro il 16 Dicembre 2021 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021.

Il versamento della prima rata dell’IMU, scaduto il 16 giugno 2021, è stato eseguito sulla base della metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2020.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo per l’intero anno 2021, sulla base delle delibere delle nuove aliquote approvate dai Comuni, pubblicate entro la data del 28 Ottobre 2021.

In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere si applicano le aliquote, nonché i regolamenti, dell’anno precedente.

Le delibere sono consultabili al seguente link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

L’IMU non si applica, tra gli altri, all’abitazione principale e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi artistici o storici).

Sono considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
  • un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono esenti da IMU, tra gli altri:

  • le unità immobiliari possedute e utilizzate dagli enti non commerciali, destinate allo svolgimento esclusivo di determinate attività con modalità non commerciali;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare 14.06.1993 n. 9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del citato D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Tale beneficio è stato esteso dal 2019 anche ai familiari coadiuvanti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come da L. 30.12.2018 n. 145 co. 705, nonché per gli anni precedenti per effetto di quanto introdotto dall’ art. 78-bis, co. 1, del D.L. 104/2020 (convertito nella L. 126 del 13.10.2020);

  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
  • i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Novità e casi di esonero in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021

  • Soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Agevolazione IMU

A partire dall’anno 2021, ai sensi dell’art. 1 c. 48 della L.178/2020, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta IMU è applicata nella misura della metà.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non è richiesta l’iscrizione all’AIRE dei soggetti non residenti.

Esenzione della prima rata IMU per l’anno 2021:

  • sulla base di quanto stabilito dall’art. 1 co. 599 -600 della L. 178/2020, l’esenzione si applica in riferimento agli:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi individuati dall’art. 1 co. 743 della L.160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • sulla base dell’art. 6-sexies del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), l’esenzione si applica agli immobili posseduti dai soggetti con i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 commi da 1 a 4 del citato decreto, purché vi sia coincidenza tra proprietario e gestore. Si rinvia alla Circolare di Studio n. 907 del 01.06.2021 per la verifica dei requisiti.

Esenzione IMU per tutto l’anno 2021

  • in base all’art. 78 c.3 del D.L. 104/2020, l’esenzione si applica agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, come già stabilito dal D.L. 104/2020.

Inoltre, per tali immobili l’esenzione IMU è stata prevista anche per l’anno 2022;

  • in base all’art.4-ter del D.L. 73/2021(c.d. Decreto Sostegni bis), l’esenzione si applica agli immobili che sono stati oggetto di sfratto per morosità. Nello specifico l’ esenzione è riconosciuta:
  1. alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
  2. alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.

In relazione all’esenzione per gli immobili oggetto di sfratto per morosità, i soggetti che abbiano già provveduto, prima dell’entrata in vigore della norma, al versamento della prima rata dell’IMU o all’unica rata IMU relativa all’anno 2021 entro il 16.6.2021, hanno diritto al rimborso secondo le modalità stabilite con decreto del MEF (D.M. 30 settembre 2021). A tal fine devono presentare al comune competente una apposita istanza di rimborso e dovranno altresì attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU, da presentare entro il 30.6.2022 .


Versamenti

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 o il bollettino postale.

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Modello  F24, esclusivamente in via telematica.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione NO NO
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione NO NO

 

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione NO
Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione
NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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