Circolare n. 926

Acconti IRPEF/IRES/IRAP – Acconto cedolare secca – Acconto IVIE e IVAFE – Acconto contributo previdenziale gestione separata INPS – Scadenza 30 novembre 2021

Regolarizzazione dei versamenti IRAP omessi per errata applicazione dei limiti comunitari – Scadenza 30 novembre 2021

Il 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata delle imposte IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE e contributi dovuti per l’anno 2021. 

Il 30 novembre 2021 scade inoltre la regolarizzazione dei versamenti IRAP relativi a Saldo Irap 2019 e Primo Acconto 2020, omessi per errata applicazione dei limiti comunitari.

Acconti IRPEF, IRES, IRAP

Il 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento degli acconti IRPEF e imposte sostitutive, IRES ed IRAP per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio stesso.

Acconto IRPEF ed IRES   

  • IRPEF
  • 100% del rigo RN34 Modello Redditi PF 2021, ovvero
  • 100% del rigo RN61, colonna 4, in presenza di situazioni che impongono la rideterminazione dell’acconto;
  • 100% del rigo LM42 per i soggetti forfetari ex L. 190/2014 e per i soggetti aderenti al c.d. “regime di vantaggio” ex L. 98/2011.

L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 52,00.

  • IRES
  • 100% del rigo RN17 Modello Redditi SC 2021
  • 100% del rigo RN28 Modello Redditi ENC 2021

Società non operative o in perdita sistematica

Per le società non operative o in perdita sistematica è prevista la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. L’acconto è dovuto anche sulla predetta maggiorazione, nella misura (in analogia a quanto previsto per l’IRES e con le medesime modalità) del 100% di quanto indicato al rigo RQ62 colonna 10 del Modello Redditi SC 2021 al netto degli importi indicati alle colonne 13 e 15.

Acconto IRAP

I versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati

  • 100% del rigo IR21 Modello IRAP 2021.

L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 52,00.

Soggetti IRES – Società di capitali, Enti commerciali e non, Amministrazioni ed Enti Pubblici

  • 100% del rigo IR21 Modello IRAP 2021.

L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00.

Le Amministrazioni Pubbliche che determinano la base imponibile secondo il metodo “retributivo” di cui all’art. 10-bis, c. 1, del D. Lgs. 446/97, versano l’acconto mensilmente.

Obbligo di ricalcolo degli acconti

Le attuali disposizioni prevedono l’obbligo di ricalcolo degli acconti nei seguenti casi:

  • possesso di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni;
  • esercenti impianti di carburanti;
  • in presenza della disposizione di cui all’art. 14 c.3 del D.L. 18/2016.

Disposizioni particolari

Disposizioni particolari sono previste per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:

  • presenza di ritenute scomputate per il periodo di imposta 2020 su interessi, premi ed altri frutti di cui all’art. 1 del D.Lgs 1/4/1996 n. 239 relativi a titoli di stato e obbligazioni di banche e società quotate;
  • soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
  • presenza di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale (CFC).

Acconto cedolare secca

L’acconto della cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi è pari al 100% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2020 indicata al rigo LC1, col.5, del Modello Unico PF 2021.

L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1, colonna 5, è pari o superiore a € 52,00.


Acconto IVIE e IVAFE

L’acconto delle imposte IVIE (imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti) per l’anno 2021 risulta dovuto se l’importo indicato al rigo RW7 colonna 1 (per l’IVIE) e al rigo RW6 colonna 1 (per l’IVAFE) del quadro RW del modello Redditi 2021 è pari o superiore ad Euro 52,00. L’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo indicato nei predetti righi.

Termini di versamento

Gli acconti devono essere versati in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021, se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52, ovvero in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:

  • la prima, nella misura del 40% entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente;
  • la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2021.

Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.

Soggetti che applicano gli ISA

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”), a prescindere dal fatto che tale metodologia sia concretamente applicata, o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti, e contestualmente dichiarano ricavi o compensi inferiori ad Euro 5.164.569,00:

  • il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate di pari importo, pari al 50% ciascuna dell’importo complessivamente dovuto, in luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata);

Disposizioni comuni

Versamento della prima rata e maggiorazione

Si ricorda che in sede di eventuale ricalcolo della seconda rata di acconto, l’importo della prima rata da portare in detrazione deve essere assunta al netto della maggiorazione applicata qualora per il versamento si sia usufruito del maggior termine previsto.

Riduzione dell’acconto

E’ possibile effettuare versamenti in acconto inferiori al dovuto (metodo previsionale), se si ritiene di conseguire per il 2021 un reddito imponibile, o un valore della produzione, inferiore a quello conseguito nel 2020, ovvero un’ imposta dovuta per il 2021 inferiore a quella del 2020.

Tuttavia, va tenuto presente che, se in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP risultasse poi che l’acconto versato è inferiore a quanto dovuto sulla base dell’imposta determinata in via definitiva, sulla differenza si applicano la sanzione del 30% e gli interessi di mora

Versamenti

I versamenti degli acconti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24.

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Mod. F24, esclusivamente in via telematica.

Le somme dovute a titolo d’acconto nel mese di novembre non sono rateizzabili.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina corretta relativa al pagamento dei modelli F24.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione NO NO
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione NO NO

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione NO
Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione
NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti, si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o versato in meno, più gli interessi di mora. Se il ritardo non supera 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%; se il ritardo del versamento non è superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

E’ possibile tuttavia ridurre le sanzioni sopraindicate usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso: in tal caso sono dovuti, oltre l’imposta e le sanzioni, anche gli interessi legali calcolati sull’imposta versata in ritardo nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Acconto contributi Inps

Acconto del contributo previdenziale – gestione separata Inps

I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2021.

La normativa non prevede la possibilità di autoriduzione dell’acconto del contributo; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in sede di acconto per l’anno successivo ovvero richiesta a rimborso o portata in compensazione.

L’ammontare dell’acconto dovuto è determinato applicando le aliquote previste per l’anno 2021 (Cfr. circolare Studio n. 886 del 8.02.2021) sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2020.

L’acconto deve essere versato in due rate uguali ed alle seguenti scadenze:

  • entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
  • entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2021 in € 103.055,00.

Acconto del contributo previdenziale – artigiani e commercianti

Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 30 novembre 2021 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Modalità di versamento

Per il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere utilizzato il modello F24, con le modalità sopraindicate.

Regolarizzazione dei versamenti IRAP omessi per errata applicazione di limiti comunitari

La sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ex art. 24 del D.L. 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell’agevolazione con le disposizioni comunitarie, ha subito un’ulteriore proroga.

Si segnala che il versamento di quanto dovuto va effettuato entro il 30 novembre 2021, senza applicazioni di sanzioni, e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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