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Circolare n. 924 – Fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Avvio del periodo transitorio | Studio Penta

Circolare n. 924

Fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Avvio del periodo transitorio

Dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022, gli operatori economici possono avvalersi, in via opzionale, dei sistemi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per l’effettuazione delle operazioni con San Marino.

 

Dal 1° ottobre 2021 entrano in vigore le nuove disposizioni previste con Decreto del MEF del 21.06.2021 riguardanti la disciplina – agli effetti dell’ I.V.A. – dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

Le nuove disposizioni sostituiscono il Decreto del MEF del 24.12.1993 che ha cessato di avere efficacia dalla data del 30.09.2021.

In particolare, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, tra operatori economici:

  • dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo;
  • a decorrere dal 1° luglio 2022, le fatture dovranno essere emesse e accettate esclusivamente in modalità elettronica, salvo le ipotesi di esclusione previste da disposizioni di legge. L’obbligo, troverà applicazione per le sole cessioni di beni.

Con provv. 2021/211273 del 05.08.2021provv. 2021/248717 del 29.09.2021, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, nonchè fornito il codice destinatario dell’Ufficio tributario di San Marino, accredito allo SdI con codice “2R4GTO8.”

Prestazioni di servizi (B2B)

  • Prestazioni verso San Marino

Le prestazioni di servizi “generiche”effettuate da un soggetto passivo d’imposta italiano nei confronti di un soggetto sammarinese:

  • non sono rilevanti ai fini I.V.A. in Italia, se il committente è un soggetto passivo di imposta (ex art. 7-ter c. 1 lett. a) del D.P.R. 633/72);
  • sono rilevanti ai fini I.V.A. in Italia, se il committente non è un soggetto passivo d’imposta (ex art. 7-ter c.1 lett. b) del D.P.R. 633/72).
  • Prestazioni da San Marino

Le prestazioni di servizi ricevute da un operatore sammarinese hanno rilevanza territoriale ai fini I.V.A. in Italia, pertanto il committente italiano è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura (ai sensi dell’17 comma 2 del D.P.R. 633/72).

Cessione di beni  verso San Marino (B2B)

D.M. 21.06.2021

Emissione della fattura elettronica

L’operatore italiano deve:

§ emettere la fattura in formato elettronico,  inserendo il codice destinatario 2R4GTO8 (canale accreditato dall’ufficio tributario di San Marino) ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72 con “natura operazione – N3.3.”;

§ trasmettere la fattura attraverso il canale SdI;

§ verificare nell’area riservata di consultazione Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino.

 

Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano nei 30 giorni successivi emette nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni e interessi. 

Emissione della fattura cartacea

L’operatore italiano deve:

§ emettere fattura cartacea in tre esemplari ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72;

–    due esemplari devono essere consegnati all’acquirente;

–    un esemplare deve essere vidimato (data e timbro a secco) dall’ufficio tributario sammarinese e rispedito all’operatore italiano.

 

Se entro quattro mesi dall’emissione della fattura, l’operatore italiano non ha ricevuto dall’acquirente l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario sammarinese, ne dà comunicazione al medesimo ufficio e per conoscenza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se entro i successivi 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione. 

Alle cessioni beni ex art. 71 DPR 633/72 si applicano le disposizioni degli artt. 8 e 9 D.P.R. 633/72 al ricorrere delle seguenti condizioni:

Si considerano non imponibili le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti economici che abbiano comunicato il numero di identificazione, attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è intervenuta l’operazione con le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/96 se:

Fattura elettronica: l’’ufficio tributario sammarinese ha convalidato la regolarità del documento;

Fattura cartacea: l’operatore italiano è in possesso dell’esemplare della fattura vidimata dall’ufficio tributario sammarinese.

Cessione di beni  da San Marino (B2B)

                                     D.M. 21.06.2021

Ricezione della fattura elettronica

§ L’operatore sammarinese trasmette la fattura elettronica.

 

 

Fattura con addebito dell’ I.V.A.

L’operatore economico italiano:

§ visualizza la fattura nella propria area riservata di consultazione Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate;

§  verifica l’esito positivo dei controlli messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nell’area Fatture e Corrispettivi

Dalla data di comunicazione di esito positivo del controllo, l’operatore italiano può operare la detrazione dell’ I.V.A.

Fattura SENZA addebito dell’ I.V.A.

L’operatore italiano:

§ visualizza la fattura messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nella propria area riservata di consultazione Fatture e Corrispettivi; assolve l’I.V.A. ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/72 indicando  l’ammontare dell’imposta dovuta con  le  modalità  previste  dall’Agenzia  delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.

§ può essere emessa elettronicamente autofattura utilizzando Tipo documento TD19.

§ L’autofattura deve essere annotata nei registri I.V.A. degli acquisti e delle vendite. 

Ricezione della fattura cartacea

§ L’operatore sammarinese invia all’operatore italiano la fattura originale vidimata dall’ufficio sammarinese (datario e timbro a secco).

 

Fattura con addebito dell’ I.V.A.

L’operatore economico italiano:

§ ricevuta la fattura originale vidimata, la annota e può operare la detrazione dell’ I.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

Fattura SENZA addebito dell’ I.V.A.

L’operatore economico italiano, ricevuta la fattura vidimata,  assolve l’imposta a norma dell’art. 17 comma 2 DPR 633/72 indicandone l’ammontare sull’esemplare  della  fattura  trasmessa  dal  fornitore sammarinese e la registra sul registro I.V.A. acquisti e vendite.

Se l’operatore italiano non ha ricevuto entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, la fattura o ha ricevuto una fattura irregolare deve entro i 30 giorni successivi:

–        informare l’ufficio competente;

–        provvedere alla sua regolarizzazione con le modalità stabilite dall’art. 6 del D.Lgs 471/97

–        assolvere l’imposta I.V.A.

Cessioni di beni nei confronti di privati (B2C)

D.M. 21.06.2021

Privati sammarinesi

Privati italiani

Le cessioni di beni, diverse da quelle indicate dalla norma *, effettuate da operatori economici italiani nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di arti o professioni, sono assoggettate ad I.V.A..

Le cessioni di beni, diverse da quelle indicate dalla norma*,effettuate da operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di arti o professioni, sono assoggettate all’imposta nel territorio della Repubblica di San Marino

* Cessioni di mezzi di trasporto nuovi, vendite a distanza e le cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta in Italia.

Cessione di mezzi di trasporto nuovi

Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (art. 38 comma 4 del DL 331/93) sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.

  • L’acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell’ I.V.A.

In caso contrario, deve presentare la fattura o documento equipollente per il pagamento del tributo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate con le modalità ed i termini previsti dall’art. 1 del DM 19.1.93.

  • I cedenti italiani che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni possono fruire del rimborso dell’imposta pagata sull’acquisto del mezzo di trasporto (art. 53 comma 1 del DL 331/93).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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