Circolare n. 919
D.L. 105 del 23 luglio 2021 – nuove regole a partire dal 6 agosto 2021 e proroga dello stato di emergenza
Il D.L. 105/2021, pubblicato il 23 luglio 2021 è entrato in vigore il giorno stesso di pubblicazione. Tra le altre novità si segnalano: i servizi e le attività ove è necessario essere muniti delle certificazioni verdi Covid-19, c.d. green pass a partire dal 06.08.2021 e la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a partire dal 06.08.2021
A partire dal 06.08.2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
Servizi e attività con obbligo di certificazione verde c.d. Green Pass (art. 3 D.L. 105/2021) | D.L. 52/2021 |
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso | art. 4 |
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; | art. 5 |
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; | art. 5-bis |
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; | art. 6 |
e) sagre e fiere, convegni e congressi; | art. 7 |
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; | art.8 |
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; | art.8-bis |
h) attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; | art. 8-ter |
i) concorsi pubblici |
Non si applicano le disposizioni ai soggetti che per età sono esclusi dalla campagna vaccinale ovvero ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare del Ministero delle salute.
I titolari o i gestori dei servizi delle attività sopraelencate sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e attività avvenga nel rispetto di quanto prescritto. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.
Nelle zone gialla, arancione e rossa e alle condizioni previste per le singole zone, si dovranno applicare le disposizioni per l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, ivi descritte, laddove i servizi e le attività siano consentiti.
Rilascio delle certificazioni verdi COVID-19
Il c.d. Green Pass è rilasciato:
- automaticamente, all’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo ed ha una validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- all’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 e ha una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
- in seguito all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus e ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test;
- contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV-2e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al virus.
Proroga dello stato di emergenza
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del Covid-19, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Per effetto di tale disposizione sono altresì rinviate fino a tale data, le norme in materia di:
– svolgimento delle assemblee di società ed enti mediante mezzi di telecomunicazione e voto espresso per via elettronica o per corrispondenza (art. 106 c. 7 del D.L. 18/2020);
– svolgimento del processo tributario con collegamento da remoto (art. 27 c. 1 del D.L. 137/2020).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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