Circolare n. 916
Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – Alcune novità introdotte in sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)
La L. n. 106 del 23 luglio 2021 è entrata in vigore il 25.07.2021 e ha introdotto alcune novità in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Tra queste si segnalano la proroga dei versamenti al 15.09.2021, semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini e altre novità.
Proroga dei versamenti al 15.09.2021
Ai sensi del nuovo art. 9-ter del D.L. 73/2021 convertito in L.106/2021, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi nonché dell’ IRAP e dell’ IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
La proroga è stato disposta per i soggetti:
- che esercitano attività economiche per le quali sono state approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, per ciascun indice;
- che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime dei minimi (ex art. 27 c.1 D.L. 98/2011) e il regime forfetario (ex art. 1 c. 54-89 L. 190/2014);
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Si precisa che non è stata prevista la possibilità di versamento con la maggiorazione dello 0,4% entro i 30 giorni successivi alla nuova scadenza del 15.09.2021.
Nuova Sabatini – semplificazioni e rifinanziamento della misura
Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi previsti dalla “Nuova Sabatini” (D.L. 69/2013), è stato disposto che:
- per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE[1];
- con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021;
- per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo;
il MISE procederà secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative e propedeutiche al pagamento.
Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dall’01.01.2021, l’erogazione del contributo era stata prevista in un’unica soluzione (Cfr. Circolare di Studio n. 880 del 25.01.2021).
Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva
Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza ed assistenza nonché da medici, infermieri ed altri professionisti assunti per l’emergenza Covid-19 (ex art.1 commi da 20 a 22-bis della L.178/2020), è stato disposto che la regolarità contributiva (requisito necessario per l’esonero) sarà verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 01.11.2021; a tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dal versamenti effettuati entro il 31.10.2021.
Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e sottoposto all’autorizzazione della Commissione europea.
Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio
Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive.
Proroga degli incentivi per le società benefit
È stato prorogato fino al 31.12.2021 il riconoscimento del credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione di una società, in società benefit (Cfr. Circolare di Studio n. 893 del 11.03.2021).
Sono stati inoltre compresi tra i costi di costituzione o trasformazione quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L’importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.
Sospensione del programma “cashback”
È stato sospeso il programma “cashback” per il periodo dal 31.07.2021 al 31.12.2021.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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