Circolare n. 914

 

Decreto Sostegni Bis- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “alternativo”

 

Fino al 02.09.2021 è possibile presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto c.d. “alternativo”, previsto dal Decreto Sostegni-bis (ex art. 1 commi da 5 a 15 del D.L. 73/2021).

Istanza per la fruizione del contributo a fondo perduto “alternativo”

L’agenzia delle Entrate con Provv. n.175776 del 02.07.2021, ha approvato il modello da utilizzare per richiedere il contributo a fondo perduto “alternativo” definito anche contributo Sostegni-bis per le attività stagionali, istituito dal D.L. 73/2021.

Per fruire del contributo occorre presentare telematicamente l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:

a partire dal 05.07.2021 e non oltre il 02.09.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi (direttamente dal contribuente);

– a partire dal 07.07.2021 e non oltre il 02.09.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico (anche da parte degli intermediari abilitati).

L’istanza richiede la compilazione di sezioni e quadri dedicati agli aiuti di Stato ricevuti, determinanti ai fini dell’importo del contributo da richiedere .

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” ovvero della Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”(c.d. Temporary Framewok).

Per i requisiti e le modalità di fruizione del contributo si rinvia alla Circolare di Studio n.907 del 01.06.2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 990 – IMU 2023: novità, termini e modalità di versamento dell’imposta  Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021e 2022 entro il 30.06.2023.

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La principale novità per l’anno 2023 si riferisce all’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
Le Dichiarazioni IMU relative all’anno 2021 e all’anno 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.

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