Circolare n. 912

 

Recepimento della direttiva 2017/2455/UE – Nuova disciplina per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi, verso “consumatori finali”.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 83/2021 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2017/2455/UE. Tra le novità introdotte si segnalano: l’introduzione di una soglia unica complessiva relativamente alle vendite a distanza intracomunitarie di beni verso consumatori finali (c.d. e-commerce B2C) e un nuovo regime speciale (OSS) applicabile oltre che ai beni anche ai servizi.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Soglia unica e regime speciale OSS

La direttiva comunitaria 2017/2455/UE, recepita con il D.Lgs. 83/2021, ha abolito le attuali soglie di riferimento (più elevate e diverse per singolo Paese Ue) per le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di “consumatori finali”, stabilendo per tali operazioni un’unica soglia, complessiva, di 10.000 euro (c.d. soglia “unionale”).

L’applicazione dell’unica soglia “unionale” tiene conto sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che delle prestazioni di servizi TTE (servizi di tele radiodiffusione e servizi elettronici) verso privati di altri Stati membri, effettuate da un soggetto passivo d’imposta, identificato ai fini I.V.A. in un solo paese UE.

In base alla disciplina ordinaria, laddove un soggetto passivo si trovasse ad effettuare vendite a distanza “sopra soglia”, sarebbe obbligato a identificarsi (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in ciascuno degli Stati di destinazione dei beni.

L’obbligo di identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale è altresì previsto per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali, diversi dai servizi TTE, non essendo prevista per c.d. “servizi B2C” alcuna soglia.

In alternativa alla disciplina ordinaria, è possibile optare per il nuovo regime speciale I.V.A. – OSS (One Stop Shop), che consente al soggetto passivo di dichiarare e versare l’I.V.A. in Italia (se pur con le aliquote del Paese di destinazione).

Se un soggetto decide di aderire al nuovo regime opzionale OSS, dovrà dichiarare e assolvere l’imposta con tale sistema per tutte le operazioni per le quali tale regime è applicabile (vendite a distanza intracomunitarie di beni, servizi TTE e altri servizi B2C).

Poiché l’applicazione del regime speciale OSS, non è automatica al superamento della soglia complessiva di 10.000 euro, i soggetti che nel 2021 intendono avvalersene dal 01.07.2021 dovrebbero registrarsi all’apposito portale entro il 30 giugno 2021.

Tuttavia, se il soggetto passivo comincia a effettuare prestazioni o cessioni rientranti nel regime (vendite a distanza di beni spediti a partire da uno stato UE e a destinazione di consumatori finali di altro Stato Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo) prima della registrazione, può avvalersi del regime dalla data della prima prestazione o cessione comunicando allo Stato membro di identificazione, entro il decimo giorno del mese successivo all’operazione, di aver avviato attività rientranti nel regime. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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