Circolare n. 911
Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno di imposta 2020 – Modalità e termini di presentazione e di pagamento delle imposte.
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2020 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione.
Il termine per pagare le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap è fissato di regola al 30 giugno di ogni anno. Il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni è fissato, per l’anno di imposta 2020, al 30 novembre 2021.
Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 2 novembre 2021.
Di seguito il riepilogo dei termini di pagamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni annuali relative all’anno 2020.
Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno 2020 – Modalità e termini di presentazione e di pagamento delle imposte
- Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati
Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRPEF devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 novembre 2021.
Possono presentare il modello Redditi cartaceo, presso qualsiasi ufficio postale entro il 30 giugno 2021, esclusivamente i contribuenti, persone fisiche, che:
- non possono presentare il modello 730, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730;
- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF e “cedolare secca” devono essere effettuati:
Termine ordinario | Con maggiorazione
Entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari |
Rateizzazione | |
Persone Fisiche | 30 giugno 2021 | 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. | Massimo di 6 rate a partire dal 30/06 (ovvero 30/07 con maggiorazione dello 0,40%).
Rate successive alla prima con scadenza entro l’ultimo giorno di ciascun mese + 0,33% di interesse mensile su ogni rata. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30/11. |
Società di persone ed enti equiparati | 30 giugno 2021 | 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo | Massimo di 6 rate a partire dal 30/06 (ovvero 30/07 con maggiorazione dello 0,40%).
Rate successive alla prima con scadenza entro il 16 di ogni mese + 4% interesse annuo su ogni rata. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16/11. |
- Società di capitali ed enti IRES
Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRES devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno dell’ undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione in via telematica è fissato al 30 novembre 2021.
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRES e IRAP, devono essere effettuati secondo le norme generali (art. 17 D.P.R 435/2001) nei termini di seguito riepilogati:
Approvazione del bilancio nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio | Approvazione del bilancio OLTRE il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio | Bilancio NON approvato | Maggiorazione | |
Società di capitali e soggetti IRES | Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
|
Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio | Il versamento deve essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso | I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini precedenti, maggiorando le somme da versare dell’0,4% a titolo di intesse corrispettivo. |
Ricordiamo che a seguito dell’emergenza Covid-19, per l’anno di imposta 2020 (art. 3 c.6 del D.L. 183/2020) è stato consentito alle imprese di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 29.06.2021), a prescindere dalla sussistenza di particolari esigenze relativamente alla struttura e all’oggetto della società (art. 23654 c.c.)
L’ approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, può comportare uno slittamento del termine di versamento delle imposte.
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRES e IRAP, devono essere effettuati:
Approvazione del bilancio nei termini ordinari di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30/04/2021) | Approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 29/06/2021) | Rateizzazione | |
Società di capitali e soggetti IRES |
30 giugno 2021 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo |
Termine di versamento delle imposte fissato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
20 agosto 2021 (cadendo il 31.07 di sabato e nella c.d. “proroga di Ferragosto”) 1 ° settembre 2021 (o 20 settembre 2021 qualora venisse confermata l’applicazione estensiva della R.M. 128 2007) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo |
Massimo di 6 rate a partire dal 30/06 o 20/08 (ovvero 30/07 o 20/09 con maggiorazione dello 0,40%). Rate successive alla prima con scadenza entro il 16 di ogni mese +4% interesse annuo su ogni rata.
In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16/11. |
Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi
I casi particolari di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati all’art. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/98 e riguardano i casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.
La norma prevede che in presenza di tali fattispecie il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data dell’evento.
ISA e Parametri
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) o i parametri sono tenuti anche alla presentazione dell’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.
Modalità di versamento
I versamenti delle imposte devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 in via telematica, ovvero, per i soli F24 con saldo a debito e senza compensazioni, presso gli sportelli bancari o postali.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24 tenuto conto delle modifiche introdotte in materia.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
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Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
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Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
La compensazione
Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 22 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), è stato elevato a 2 milioni di euro.
Ricordiamo che per la verifica del limite massimo non rileva l’anno di maturazione dei crediti ma l’anno del loro utilizzo in compensazione.
La compensazione per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito ed è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
La compensazione per un importo non superiore a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (sempre che, naturalmente, si sia in grado di verificare che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Qualora si operi la compensazione “orizzontale”, si è sempre tenuti a presentare il modello di pagamento F24, anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.
In caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (ex art. 13 c. 4 del D.L. 471/1997).
L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è inoltre punito con la sanzione dal 100 al 200%.
A tali violazioni non è applicabile l’istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 del D.Lgs. 472/97.
Infine, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione un credito non spettante o inesistente per un importo superiore a 50.000 euro, è punito con la reclusione ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 (Cfr. Circolare di Studio n. 817 del 29.05.2019).
Presenza di iscrizioni a ruolo
Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La rateizzazione
E’ possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato, da parte dei soggetti “solari” entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.
Acconti di imposta 2021
Per l’anno 2021 l’acconto IRPEF/IRES ed IRAP è pari al 100% dell’imposta complessiva relativa all’anno precedente.
Per le persone fisiche e le società di persone, il versamento in acconto delle imposte IRPEF ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60 % dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.
Per i soggetti IRES, il versamento in acconto delle imposte IRES ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60 % dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.
Il D.L. 124/2019 all’art.58 c.1, ha modificato la disciplina dei versamenti di acconto d’imposta da parte dei soggetti che applicano gli ISA, consentendo a tali soggetti di determinare gli acconti per ciascuna rata nella misura del 50%.
Cedolare secca sulle locazioni
L’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2020 se di importo superiore ad Euro 51,65 e deve essere versato in un’unica soluzione se l’importo dell’acconto è inferiore ad euro 257,52 ovvero in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60%, se superiore.
I termini e le modalità seguono la disciplina prevista per l’acconto IRPEF.
Per i soggetti ISA è possibile calcolare gli acconti nella misura del 50% per ciascuna rata.
Imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni di impresa
La rivalutazione dei beni di impresa disciplinata dall’art. 110 del D.L. 104/2020 (Cfr. Circolare di Studio n. 853 del 18.09.2020) può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ossia per i soggetti coincidenti con l’anno solare nel bilancio chiuso al 31.12.2020).
Al fine di attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% a prescindere dalla tipologia di bene ed inoltre, la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione tramite l’applicazione di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Tali imposte possono essere versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte a saldo sui redditi relativi al 2020, ovvero, versate in un massimo di 3 rate annuali (senza interessi) e di pari importo, con scadenza della prima rata entro il termine di versamento delle imposte a saldo sui redditi relativi al 2020.
Diritto annuale dovuto alla CCIAA – Art. 17, L. 29.12.1993 n. 580
Entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto IRPEF/IRES, deve essere versato il diritto annuale alla Camera di Commercio.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 sezione “IMU e altri tributi locali”, cod. tributo 3850, anno 2021, ed è compensabile con altri crediti ai sensi del D.Lgs. 241/97.
Opzione per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale
Le opzioni per il regime di consolidato fiscale (art. 117 e segg. TUIR) e per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) devono essere comunicare all’Agenzia delle Entrate (non più con apposite comunicazioni) ma con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2020 – Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti, in relazione ai dati richiesti in ciascuna di esse:
- la Certificazione Unica;
- il Modello 770.
La Certificazione Unica
Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31.03.2021 (proroga introdotta dal D.L. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”) ovvero 2.11.2021 (cadendo il 31 ottobre 2021 in giorno festivo). Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (Cfr. Circolare Studio n. 888 del 12.02.2021).
Mod. 770/2021 per l’anno 2020
Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti. Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti, sulla base di specifiche disposizioni, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2020, od operazioni di natura finanziaria effettuate nell’anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni.
In pratica sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.
L’elenco completo dei soggetti obbligati è riportato nelle istruzioni ai modelli.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 2 novembre 2021 (cadendo il 31 ottobre 2021 in giorno festivo).
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
L’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 prevede sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta.
Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta
Il nuovo c. 1-bis dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, prevede sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000,00 .
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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