Circolare n. 907
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”- ulteriore contributo a fondo perduto
Il c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il 26.05.2021, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, articolato in tre componenti.
La presente circolare esamina il nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese, professionisti e titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Contributo a fondo perduto erogato in automatico
Il Decreto in esame, all’art. 1 commi da 1 a 4, riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto (rispetto a quello già previsto dal c.d. Decreto Sostegni), a favore di tutti i soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26.05.2021);
- hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all’art.1 del D.L. 41/2021 ( Circolare di studio n. 896 del 25.03.2021) e non abbiamo indebitamente percepito o non restituito tale contributo. Si ricorda che per la fruizione di tale contributo era necessario presentare un’istanza entro il 28.05.2021.
Importo spettante e modalità di erogazione
Il nuovo contributo, pari al 100% del contributo già riconosciuto ex art. 1 D.L. 41/2021, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con le stesse modalità scelte per il precedente contributo: accredito diretto sul conto corrente ovvero credito di imposta da utilizzare in compensazione con Mod. F24 telematico, senza presentare alcuna istanza.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.
La percezione del contributo, in tutto o in parte non spettante, è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/97; in caso di indebita percezione, troveranno altresì applicazione gli artt. 316-ter e 322-ter del codice penale.
Contributo a fondo perduto alternativo al contributo automatico
Il Decreto in esame, all’art. 1, commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto alternativo a quello automatico erogato, a favore dei soggetti:
- titolari di partita IVA;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
sono esclusi
- i soggetti la cui partita IVA risulta non attiva alla data di entrata di entrata in vigore del decreto (26.05.2021);
- gli enti pubblici (art. 74 TUIR);
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).
- Requisiti di accesso al contributo: limite di ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro
- Sono ammessi al contributo i soggetti che hanno conseguito, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro.
- Determinazione della misura del contributo
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 41/2021 | Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 41/2021 | ||||||||||||||||||||||||
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, come segue:
I soggetti che beneficiano del contributo erogato in “automatico”, potranno ottenere solo l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito di imposta verrà scomputato da quello da riconoscere ovvero in caso, emerga un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l’Agenzia non darà seguito all’istanza presentata per il contributo alternativo. |
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, come segue:
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Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 Euro. |
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.
La percezione del contributo, in tutto o in parte non spettante, è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/97; in caso di indebita percezione, troveranno altresì applicazione gli artt. 316-ter e 322-ter del codice penale.
- Richiesta e modalità di fruizione
Per fruire del contributo occorre:
- presentare la comunicazione periodica I.V.A. (LiPe) del primo trimestre 2021 (termine scaduto il 31.05.2021), per i soggetti ad essa obbligati;
- presentare telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la scelta relativa all’erogazione del contributo, che potrà avvenire mediante accredito sul conto corrente del beneficiario ovvero per la sua totalità, sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno definiti gli ulteriori elementi da indicare nell’istanza.
Contributo a fondo perduto per i soggetti con peggioramento economico
Il Decreto in esame, all’art. 1 commi da 16 a 24, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica. Tale contributo spetta:
- ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
- titolari di partita IVA;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
sono esclusi
- i soggetti la cui partita IVA risulta non attiva alla data di entrata di entrata in vigore del decreto (26.05.2021);
- gli enti pubblici (art. 74 TUIR);
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).
- Requisiti di accesso al contributo: limite di ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro
Sono ammessi al contributo i soggetti che hanno conseguito, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro.
- Determinazione della misura del contributo
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del MEF.
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto, applicando la percentuale definita con decreto del MEF, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei seguenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate:
Contributo | Riferimenti |
1) Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19 . |
Art. 25 del D.L. 34/2020 |
2) Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Agosto per le attività economiche e commerciali nei centri storici e per i comuni colpiti da eventi calamitosi che non avevano presentato domanda di cui al punto 1). |
art. 59 e 60 del D.L. 104/2020 |
3) Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Ristori, per soggetti che svolgono attività prevalente nei settori dell’allegato 1, dell’allegato 2 e nell’allegato 4. |
art. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 137/2020 |
4) Contributo a fondo perduto per le attività dei servizi di ristorazione di cui all’allegato 1. | art. 2 del D.L. 172/2020 |
5) Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Sostegni per i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19 |
art. 1 del D.L. 41/2021 |
6) Contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Sostegni-bis per i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19 | art. 1 commi dall’1 al 3 e commi dal 5 al 13 del presente D.L. 73/2021 |
Il contributo in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea e non può essere di importo superiore a 150.000,00 Euro.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.
La percezione del contributo, in tutto o in parte non spettante, è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/97; in caso di indebita percezione, troveranno altresì applicazione gli artt. 316-ter e 322-ter del codice penale.
- Richiesta e modalità di fruizione
Per fruire del contributo occorre presentare telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti ed entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la scelta relativa all’erogazione del contributo, che potrà avvenire mediante accredito sul conto corrente del beneficiario ovvero per la sua totalità e a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24.
L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno definiti modalità, termini e contenuto dell’istanza.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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