Circolare n. 906
La “nuova” IMU anno 2021
Termini e modalità di versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2021.
Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2020.
Casi di esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
La prima rata della “nuova” IMU per l’anno 2021 deve essere versata entro il 16 giugno 2021 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
La Dichiarazione IMU relativa all’anno 2020 deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.
Sono state previste alcuni specifici casi di esenzione dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 a seguito della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 in base alla tipologia di immobile ovvero dei requisiti soggettivi del contribuente o ancora del settore di attività.
Termini di versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2021
L’imposta IMU deve essere versata in due rate:
- la prima entro il 16 giugno di ogni anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- la seconda entro il 16 dicembre di ogni anno a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell’anno di imposizione.
Determinazione della prima rata scadente il 16.06.2021
Per l’anno 2021, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2020 mentre, in sede di saldo, si provvederà a conguagliare la differenza sulla base delle aliquote stabilite dai Comuni.
La prima rata dell’IMU deve essere versata entro il 16 giugno 2021, salvo che i singoli Comuni prevedano una proroga del termine di versamento per “situazioni particolari” (fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19).
Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (risoluzione del Ministero dell’ Economia e delle Finanze n. 5/DF dell’8 giugno 2020).
Modalità di versamento
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24 cartaceo o in via telematica;
- il bollettino postale.
Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
Dichiarazione IMU per l’anno 2020 – Termine di presentazione 30 giugno 2021
La dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2020 deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 1 commi 769 e 770 della L. 160/2019.
Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Casi di esenzione dal versamento IMU
A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte alcune diposizioni normative che hanno definito alcuni casi di esenzione dal versamento dell’IMU. In particolare:
- l’art. 1 co. 599 e 600 della Legge di bilancio 2021 ha disposto l’ esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 per determinate tipologie di immobili, e precisamente:
- per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale “D” in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- L’art. 6-sexies del c.d. “Decreto Sostegni” convertito nella L. 69/2021, stabilisce invece che, i soggetti possessori di immobili per i quali ricorrono i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso D.L. 41/2021 (cfr. Circolare Studio n. 896 del 25 marzo 2021), sono esonerati dal versamento della prima rata IMU 2021. L’esenzione, tuttavia, si applica solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche i gestori.
- L’art. 78 co. 3 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020, prevede l’esenzione dal versamento dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 relativamente agli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 987- Dichiarazione annuale Iva 2023 relativa all’anno 2022
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2023 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.
Il versamento dell’Iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023.
Circolare n. 986 – Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali e Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2022 – Modello CUPE
Entro il 16.03.2023 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.
Entro il 16.03.2023 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022.
Circolare n. 985 – Certificazione Unica “CU 2023”
Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2022 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 16.03.2023.
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