Circolare n. 9/2025
Dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA per l’anno 2025 e le relative istruzioni.
La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
Il versamento dell’IVA dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 17 marzo 2025.
Dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, a partire dal 1° febbraio, entro il 30 aprile 2025.
Ricordiamo che è possibile comunicare in dichiarazione IVA annuale[1], tramite il quadro VP, i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 4° trimestre 2020 (c.d. LIPE) ed evitare la comunicazione in scadenza il 28.02.2025[2].
Tra le principali novità del Modello IVA 2025 si segnalano:
- la rinomina del quadro VM “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per tener conto dell’estensione dell’obbligo di versamento[3], per i veicoli provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- l’introduzione nella Sez. 1 del quadro VO del rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime speciale forfetario (art. 1 co. 54-63 L. 190/2014);
- l’introduzione Sez. 2 del quadro VO del rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato (art. 4 c. 1 della L. 36/2024);
- l’introduzione nel quadro VW26 del campo 2 che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo (art. 30 della L.724/1994).
Si segnala inoltre che, a seguito della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 operativa dal 01.04.2025 (Cfr. Circolare di Studio n. 8/2025 del 13.02.2025, nel quadro VA2 della dichiarazione IVA – codice attività – dovrà essere indicato il codice Ateco vigente al momento di presentazione della stessa.
- Versamento del saldo IVA 2024
Il versamento del saldo IVA 2024, di importo superiore a 10,33 euro, deve essere effettuato entro il 17.03.2025[4] in un’unica soluzione ovvero in forma rateale.
I contribuenti trimestrali per opzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 542/1999, sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%.
I contribuenti trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, provvedono al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2024 entro il termine del 17.02.2025.
In presenza di Modelli F24 contenenti compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Si riepilogano nella tabella seguente le scadenze di versamento del saldo IVA 2024.
VERSAMENTO SALDO IVA 2024 |
|||||
entro il 17.03.2025 |
entro il 30.06.2025 |
entro il 30.07.2025 |
|||
unica soluzione |
forma rateale |
unica soluzione |
forma rateale |
unica soluzione |
forma rateale |
prima rata entro il 17.03.2025; rate successive entro il 16 di ogni mese(**) + interessi di rateazione dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. |
importo dovuto +maggiorazione dell’1,60% (0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo) |
importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%; rate successive entro il 16 di ogni mese (**) + interessi di rateazione 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima |
importo dovuto maggiorato dell’1,60% + ulteriore maggiorazione dell’ 0,40% |
importo dovuto maggiorato dell’1,60% + ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%; rate successive entro il 16 di ogni mese (**) + interessi 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima |
|
(*) ultima rata non oltre il 16.12.2025 (**) Le rate in scadenza il mese di agosto slittano al 20.08.2025 per effetto del differimento del periodo feriale |
- Compensazione
L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:
- può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel;
- comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Il visto non è necessario:
- per le start up innovative (ex art.25 del D.L. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino a 50.000 euro;
- per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale[5]:
- fino a 70.000 euro[6] annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
- fino a 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
- per i contribuenti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, fino a 70.000 euro.
I contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità devono barrare l’apposita casella di esonero prevista dal Modello IVA.
Il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è di 2.000.000,00 di Euro per tutti i contribuenti.[7]
Si ricorda che a decorrere dall’1/1/2011[8] è vietato compensare nel Mod. F24 crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore ad euro 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fatte salve limitate fattispecie. A decorrere dal 1/7/2024[9] è in vigore altresì un generale divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.
- Rimborsi
L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:
- l’esecuzione dei rimborsi fino ad Euro 30.000,00 senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali[10];
- l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.
I soggetti ISA che beneficiano del regime premiale[11], sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a:
- 000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
- 000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a fino a 70.000 euro.
Si rammenta che le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2025.
- “Società di comodo” (o “non operative”)
Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.
In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo” per mancato superamento del test di operatività) richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.
È stata chiarita[12] la possibilità di ripristinare, in dichiarazione, il credito IVA che il contribuente aveva erroneamente scomputato (o chiesto a rimborso) in base alla disciplina delle società non operative, previo riversamento dell’imposta erroneamente scomputata (o rimborsata) e sua esposizione nel rigo VL40.
È inoltre prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale[13] per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:
- società di comodo nel 2022, 2023 e 2024;
- società che nel triennio 2022-2024 non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Art. 21-bis, D.L. 78/2010
[2] Il quadro VP del Modello IVA non può essere compilato se la dichiarazione IVA è presentata dopo il termine del 28.02.2025. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del 4° trimestre 2024 (LIPE) entro il termine del 28.02.2025 e la dichiarazione IVA entro il termine del 30.4.2025
[3] Art. 1 c. 93 L. 213/2023
[4] in considerazione del fatto che il 16 marzo cade di domenica.
[5] Art. 9-bis c. 11 lett.a) del D.L. 50/2017
[6] Art. 14 del D.Lgs. 1/2024.
[7] Art. 34 c.1 L. 388/2000 modificato dall’art. 1 c. 72 della L. 234/2021
[8] Art. 31 del D.L. 78/2010.
[9] Art. 37 c. 49-quinquies del D.L. 223/2006 inserito dall’Art. 1 c. 94 lett.b), L. 213/2023
[10] La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
[11] Art. 9-bis c. 11 lett.b) del D.L. 50/2017
[12] Risposta Interpello n. 10 del 17.01.2024
[13] Si segnala che in merito alla perdita definitiva del credito IVA, la Suprema Corte ha recentemente disapplicato le penalizzazioni Iva derivanti dalla disciplina delle società di comodo, ritenendo la disposizione italiana non compatibile con la Direttiva europea (2006/112/CE art. 9 e 167) – Cass. 4157/2025 e n. 4151/2025 basate sull’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella causa C-341/22.
Ultime Circolari
Circolare n. 8/2025 -La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 che diverrà operativa a partire dal 1° aprile 2025.
L’aggiornamento dei codici attività non comporterà l’obbligo per il contribuente di presentare alcuna pratica; i contribuenti tuttavia potrebbero rilevare la necessità od opportunità di comunicare una nuovo Codice Ateco, nel caso in cui un nuovo codice ATECO 2025 meglio rappresenti l’attività svolta.
Circolare n. 7/2025 – INPS Gestioni autonome degli artigiani e commercianti: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2025
Si riportano le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai lavoratori artigiani e commercianti.
Circolare n. 6/2025 – INPS Gestione separata: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2025
Si riportano le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla gestione separata INPS nonché il massimale e minimale contributivo per l’anno 2025.
Anni di esperienza
Clienti Soddisfatti
Dottori Commercialisti
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!