Circolare n.  9/2024

Certificazione Unica “CU 2024”

Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2023 dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 18.03.2024 (cadendo di sabato il termine ordinario del 16.03.2024).

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Certificazione Unica “CU 2024”

Sono tenuti alla compilazione e all’invio della certificazione “CU 2024” i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali ad es., redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, nonché contributi previdenziali ed assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e redditi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Sono inoltre tenuti i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo a contribuenti rientranti in regimi agevolati.

Devono presentare la Certificazione Unica anche tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali comunicheranno i dati relativi al personale assicurato.

La Certificazione Unica 2024 si compone di:

  • un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 18.3.2024;
  • un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 18.3.2024.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2024, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.

Tra le principali novità si segnalano:

  • l’innalzamento, per il solo periodo di imposta 2023, a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51 c. 3 del TUIR, nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra i finge benefit riconosciuti ai lavoratori con figli fiscalmente a carico sono inclusi anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale).  

  • la non concorrenza alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti.

Ricordiamo che se gli importi di dette erogazioni superano nel periodo di imposta rispettivamente i 3.000 euro o i 200 euro nel caso dei buoni benzina, dette somme concorreranno interamente a formare il reddito.

  • altre novità riguardano la compilazione della certificazione unica per il settore sportivo, il settore turistico ricettivo e termale, il settore della sicurezza e difesa e le mance percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato turistico e di somministrazione alimenti e bevande.

Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la predisposizione ed invio della “Certificazione Unica 2024” dei redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi corrisposti nel corso dell’anno 2023, e per il successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 18.03.2024.

A tal fine si chiede di fornire allo Studio entro il prossimo 8 marzo 2023, per ciascun percipiente, i seguenti dati e documenti:

  • i dati anagrafici
  • tipologia del compenso corrisposto
  • i dati previdenziali
  • copia delle fatture/ricevute pagate nell’anno 2023
  • copia dei modelli F24 di pagamento delle ritenute

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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