Circolare n. 897
Decreto Sostegni 2021 – Alcune novità in materia di lavoro
Il c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021 n. 41) ha introdotto nuove misure a sostegno del lavoro.
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e divieto di licenziamento
L’art. 8 del D.L. 41/2021 proroga la cassa integrazione COVID-19 e il divieto di licenziamento per motivi economici.
In particolare, viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento CIGO (di cui agli artt. 19 e 20 del c.d. “Decreto Cura Italia”) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1.4.2021 e il 30.6.2021.
Per quanto riguarda invece i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga previsti sempre dal c.d. “Decreto Cura Italia”, il nuovo decreto ne concede la fruizione per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1.4.2021 e il 31.12.2021.
I lavoratori interessati dalla disposizione sono quelli in forza alla data del 23.03.2021.
L’art. 8, ai commi 9 e 10, proroga inoltre il divieto di licenziamento per motivi economici in scadenza al 31.03.2021. Sono state previste due differenti scadenze:
- fino al 30.6.2021, per tutti i datori di lavoro;
- dall’1.7.2021 al 31.10.2021, per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA).
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
L’art. 10 del D.L. 41/2021 riconosce un’indennità erogata dall’INPS e pari ad Euro 2.400,00 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di determinati requisiti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”), conv. L. 18.12.2020 n. 176, la predetta indennità pari a 2.400,00 euro è erogata una tantum dall’INPS (co. 1 dell’art. 10).
Ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al D.L. 137/2020 per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda, invece, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 2.400,00 euro, al ricorrere di determinati requisiti (co. 2, 3, 5 e 6 dell’art. 10). Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 30.4.2021.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e verranno erogate solamente sulla base del rispetto di determinate e specifiche condizioni.
Nuove indennità per i lavoratori sportivi
Sempre l’art. 10 prevede anche l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un’indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L’importo dell’indennità è variabile tra i 1.200,00 e i 3.600,00 Euro in funzione dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019.
Misure a sostegno degli Enti del Terzo Settore
L’art. 14 co. 2 del D.L. 41/2021 interviene nuovamente anche sull’art. 101 comma 2, del Codice del Terzo settore (di cui al D.lgs. n. 117/2017), prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).
Novità per NASpi
L’art. 16 del D.L. 41/2021 prevede che le nuove indennità Naspi concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 vengano riconosciute a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (requisito di cui all’art. 3, co.1, lettera c) del D.lgs 22/2015).
Contratti a termine
L’art. 17 del D.L. 41/2021 interviene prorogando, dal 31 marzo 2021al 31 dicembre 2021, la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Per maggiori informazioni riguardo le disposizioni in materia di lavoro, i Sigg. Clienti sono invitati a rivolgersi al proprio Consulente del lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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