Circolare n. 891

 

Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2020 – Modello CUPE 

 

La certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2020 dovrà essere rilasciata ai percipienti entro il 16.03.2021.

Certificazione degli utili e altri proventi equiparati

La certificazione in oggetto dovrà essere rilasciata, entro il 16.03.2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2020 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27- bis del D.P.R. 600/73 .

Ricordiamo inoltre che a decorrere dall’01.01.2020, i dividendi erogati alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci; per tale ragione, l’emittente o l’intermediario compilerà la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici che hanno percepito tali dividendi.

La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, i proventi conseguiti.

Tale certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per attestare i dati relativi a:

  • proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR);
  • proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi (art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR);
  • agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007).
  • utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
  • Ricordiamo inoltre che a decorrere dall’01.01.2020, i dividendi erogati alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci; per tale ragione, l’emittente o l’intermediario compilerà la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici che hanno percepito tali dividendi.

La certificazione dovrà essere inviata con l’apposito modello approvato da ultimo provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 10663 del 15.01.2019 e istruzioni aggiornate dell’11.02.2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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Circolare n. 990 – IMU 2023: novità, termini e modalità di versamento dell’imposta  Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021e 2022 entro il 30.06.2023.

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La principale novità per l’anno 2023 si riferisce all’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
Le Dichiarazioni IMU relative all’anno 2021 e all’anno 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.

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